1. Nei casi di collisione fra uno Stato confederato e l'estero;

2. Nei casi di grave contesa fra Stato e Stato della Confederazione;

3. Nei casi di perturbamento nell'interno d'uno Stato, qualora ad impedire la guerra civile riescano insufficienti i poteri quivi costituiti;

4. Nei casi di violazione del Patto federale.

§ VIII. Non esisteranno dogane fra Stato e Stato. Il sistema comune doganale rispetto all'estero sarà fondato su principj di libero commercio, salvi gli opportuni temperamenti transitorj.

§ IX. Una legge provvederà all'istituzione d'un supremo tribunale federativo per giudicare:

1. Le controversie di diritto fra Stato e Stato;

2. Le controversie fra i singoli Stati e il Governo centrale federale.

§ X. La Confederazione riconosce come massime di gius-pubblico in tutti i suoi territorj:

1. Libertà di stampa;