2. Procura con mezzi mediati o immediati d'approssimare le opere tutte di beneficenza a certa unità e collegazione, affine che se ne aumenti da ogni lato l'efficacia, e non ne sieno gli effetti o troppo parziali o manchevoli.

3. Promuove appresso i Consigli deliberanti le leggi e gli ordinamenti giovevoli alle classi indigenti e al popolo minuto.

4. Sopraintende agl'istituti laicali di beneficenza da lui fondati o dal Governo posseduti, e a qualunque disegno e impresa da lui o dal Governo attuata, e la quale intende al sollievo e alla educazione delle classi inferiori.

5. Sopraintende similmente a quegl'istituti e opere laicali di beneficenza e di educazione popolare, le quali sono poste dai fondatori sotto il riguardamento e la cura immediata di chi governa.

6. S'ingerisce, d'accordo coi municipj o coi rettori privati, nel regolamento di quegl'istituti ed opere comunitative o private, alle quali viene il Governo in soccorso con la pecunia pubblica, o con altra maniera efficace e ragguardevole di ajuto.

7. Quanto alle fondazioni e congregazioni, e similmente a qualunque specie ed atto di pubblica beneficenza, dipendenti al tutto dai municipj o dalla carità di privati, e che si rimangono esclusi dalle tre predette categorie, il Ministro ne piglia cognizione esatta e particolareggiata, ed esige copia autentica degli statuti e regolamenti.

Invigila che non contravvengano in nulla alle leggi universali dello Stato.

Promove e propone in seno de' Consessi legislativi quelle provvidenze e cautele che impediscono alle beneficenze d'istituto municipale o privato di fuorviare e corrompersi.

Risponde ai consigli richiesti, e invita per via officiosa a modificare, migliorare, propagare e in ogni guisa perfezionare l'opera della beneficenza.

Invita similmente e procura la colleganza e reciprocazione degli uffici e degli ajuti fra l'uno istituto e l'altro, e in genere favorisce e caldeggia per ogni modo l'azione loro.