Gli atti di ogni sua tornata sono depositati nella cancelleria del Governo della provincia, e se ne manda copia al Ministro.
§ VII.
Segretariato.
1. Il Ministro mantiene assidua corrispondenza officiale coi Presidi delle provincie, e altri rappresentanti del Governo, intorno all'opera di beneficenza, e per mezzo de' primi à relazione pure continua con le Congregazioni provinciali di Carità.
2. Similmente, à corrispondenza officiale coi rettori e direttori di tutti quegl'istituti e opere caritative e di educazione popolare, le quali dipendono dal Governo, o dal Governo sono riguardevolmente soccorse.
3. Carteggia poi in via officiosa, e in esercizio ed uso dell'azione sua direttiva e morale,
Coi municipj, in quanto fondano ed amministrano istituti e opere di beneficenza dipendenti al tutto ed unicamente dall'autorità loro;
Con le private congregazioni e consorterie e coi particolari uomini che fondano ed amministrano a conto proprio ed a bene pubblico esse opere ed istituti;
Col Cardinale Prefetto della Congregazione de' Vescovi e Regolari, intorno al buon andamento degli atti ed istituzioni caritative di mera fondazione ecclesiastica.
Similmente e per la stessa cagione carteggia coi Vescovi, ed altri rettori e direttori di quegli atti ed istituzioni.