[31]. Friedländer, o. c. I6, 347-348.

[32]. Dio. Cass. 53, 30.

[33]. Il Bozzoni (I medici e il diritto romano, Napoli, 1904, p. 140) e il Pohl (De graecorum medicis publicis, Berolini, 1905, p. 40) opinano si tratti solo dei medici di Roma, ma tale restrizione non poggia su nessun fatto e su nessun argomento.

[34]. Carm. 3, 24, vv. 51 sgg.

[35]. Carm. 3, 2, 1 sgg.

[36]. Non mi pare che l’accenno ai maestri stipendiati dallo stato debba necessariamente interpretarsi (come fa ad es. il Meyer, De Maecenatis oratione a Dione habita, Berolini, 1891, p. 6) come un suggerimento, che lo storico accoglie dalla pratica del secondo secolo di C.

[37]. Dio Cass. 52, 26, 1 sgg.

[38]. Aen. 7, vv. 160 sgg.

[39]. Aen. 9, vv. 603 sgg.

[40]. Aen. 9, vv. 614 sgg.