Il Digesto, riferendosi all’età, che precede Adriano e ai magistri, che allora godevano della vacatio civilium numerum, ne specifica[103] le varie categorie in medici, grammatici, oratores (cioè: retori) e philosophi. I maestri elementari, i litteratores, sono quindi, fin d’adesso, come, per regola generale in seguito, esclusi da ogni immunità. Viceversa, il beneficio non dovette limitarsi solo a Roma. Se Augusto aveva privilegiato tutti i medici esercenti dell’impero, i privilegiati d’adesso non avrebbero potuto essere soltanto romani, o, se così fosse stato, se cioè la riconferma del privilegio avesse contenuto qualche restrizione, lo si sarebbe certamente dichiarato.
Questa considerazione è ribadita dalla parola stessa del Digesto: «Il Divo Vespasiano e il Divo Adriano — s’esprime un giurista — dichiararono in un rescritto che agli insegnanti, i quali hanno l’immunità dai pubblici oneri, e cioè i grammatici, i retori, i medici e i filosofi, gli imperatori avevano implicitamente largito l’esenzione dall’obbligo di hospites recipere[104]». E altrove: «È inserito nelle costituzioni dell’imperatore Commodo il passo di un’epistola di Antonino Pio, nel quale si dice che anche i filosofi sono esentati dall’obbligo della tutela. Le parole son queste: — Del pari a tutti costoro il Divo mio padre, salendo al trono, con una costituzione confermò i precedenti onori e le preesistenti immunità, sancendo che i filosofi, i retori, i grammatici ed i medici sono esenti dalla ginnasiarchia, dalla agoranomia, dai sacerdozii, dall’obbligo della ospitalità, dall’obbligo della sitonia e della elaionia, e che non possono essere costretti a fungere da giudici o da ambasciatori, o a prestar servizio militare, o a sottostare a qualunque altro carico — »[105].
Una così ampia e universale concessione di immunità, che, come si dichiara, precede Adriano e Vespasiano, mentre da un lato ribadisce la interpretazione che le immunità ai magistri dovettero varcare la cerchia delle mura di Roma e i confini d’Italia, assicura eziandio dall’altro che esse furono comuni a tutti i restanti paesi dell’impero.
XII.
Ma l’epistola di Antonino Pio ci dà anche l’elenco degli oggetti, su cui queste immunità ai magistri vertevano prima di Adriano, e (noi possiamo pensare) vertevano a un di presso sin dalla loro origine.
I grammatici, i medici, i retori e i filosofi erano, secondo la parola della costituzione riconfermata da Adriano, esenti dall’ufficio: 1) di γυμνασιαρχοι 2) di ἱερεῖς; 3) dall’obbligo della ἑπισταθμία; 4) dall’ufficio di σιτῶναι, 5) di ἐλαιῶναι, 6) di κριταί, 7) di πρέσβεις, 8) di στρατιῶται e da ogni altro carico di qualsiasi genere[106].
Non sarà male, piuttosto che tradurre verbalmente, chiarire, specificando, l’importanza di ciascuna di codeste esenzioni.
L’espressione gymnasiarchia ci richiama anzi tutto al mondo greco. Ivi, nel periodo classico, essa era stata una liturgia, forse identificabile con la lampadodromia,[107] e tale rimaneva ancora, nel periodo romano, non ostante avesse, qua e là, assunta la forma di magistratura. Perciò il gymnasiarca offriva agli efebi vesti, forniva olio per il ginnasio, dedicava stabilimenti di bagni, accudiva alla celebrazione di sacrifici e di festività, acquistava le vittime all’uopo richieste, provvedeva all’allestimento dei banchetti, che seguivano i sacrifizi, costituiva a sue spese il fondo per i premi richiesti dai vari concorsi, innalzava pubbliche costruzioni. Era dunque il suo, specie se, come talora avveniva, si cumulava con quello di agonoteta, un ufficio terribilmente dispendioso[108].
Ma il concetto di gymnasiarchia, contenuto nel paragrafo del Digesto, che qui interpretiamo, non può, come talora è stato fatto,[109] riferirsi specificatamente alla liturgia o alla speciale magistratura greca, che portava codesto nome. Deve invece riferirsi alla cura in genere dei pubblici spettacoli, a quel ludorum publicum regimen, che, nel mondo greco, spettava, come abbiamo visto, al gymnasiarca; in Roma, nell’età imperiale, al pretore[110]; nei rimanenti municipii, agli edili;[111] o, nell’una e negli altri, a curatores speciali[112]. E quanto gravoso fosse codesto onere si può convincersene, rammentando che in Roma erano proverbiali i dispendii, a cui gli edili soggiacevano, durante la celebrazione di determinate festività, e che assai spesso i magistrati desideravano andarne esenti.
L’ἀγορκνομία è una magistratura notissima nel mondo greco ed ellenistico. Ma la nostra fonte giuridica, se si esprime in greco, non si riferisce unicamente al mondo ellenico, sibbene, al solito, rende, con la parola greca, un concetto, che, negli altri municipii, specie in quello di Roma, corrispondeva a magistrature rette da funzionarii, che portavano altri nomi.