[341]. Cfr. Parthey, o. c. 93-94.

[342]. Cfr. Phil. l. c.

[343]. Dig. 27, 1, 6, 2 sgg.

[344]. Kuhn, o. c. I, 90-92.

[345]. Dig. 27, 1, 6, 7.

[346]. È però possibile che il chiarimento non sia di Antonino Pio, ma di Modestino (cfr. Lacour-Gayet, Antonin Le Pieux, Paris, 1888, 315 n. 4).

[347]. Cfr. Inst. 1, 25, 15 — Dig. 27, 1, 6, 9. In questo passo, la disposizione è attribuita a Settimio Severo o a Caracalla, ma tutto il contesto mostra che essa rimonta ad Antonino Pio. Forse ciò che si attribuisce a S. Severo e a Caracalla è solo l’applicazione o l’esemplificazione di quella norma generale.

[348]. Dig. 27, 1, 6, 10.

[349]. Dig. 27, 1, 6, 8; cfr. pp. 50 sgg. del pres. scritto.

[350]. Dig. 50, 4, 11, 4 — C. I. 10, 58, 4; questa costituzione si riferisce ai calculatores (insegnanti primari di aritmetica).