[551]. Cfr. Phil. V. S. 2, 25, 5 e Gothofredus (V, 29) nel suo commento al Cod. th. 13, 3, 1. — Keuffel, Historia originis ac progressus scholarum inter Christianos, Helmstadi, 1743, pp. 41 sgg.

[552]. Cod. th. 13, 3, 16.

[553]. Di tale fatto ci fornirebbe un’indiscutibile riprova una variante, che del passo della legge ci è offerta in alcuni mss. del C. I. 10, 53, 6, dove essa verrà riprodotta e dove, insieme con gli altri beneficati, si elencano i doctores legum, se però quella variante potesse sicuramente interpretarsi come una meditata interpolazione dei giurecousulti compilatori del C. I. Cfr. Dernburg, Die Institutionen d. Caius, Halle, 1869, p. 8, n. 14.

[554]. quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant.

[555]. Cod. th. 13, 4, 2 (= C. I. 10, 66, 1).

[556]. Il Cod. th. ha albarii; il C. I., albini e dealbatores.

[557]. I codici hanno medici, ma l’inclusione dei medici tra questi professionisti non si spiega, e deve trattarsi di un errore.

[558]. Per indicare gli indoratori, il testo adopera barbaricarii e deauratores. Sulla differenza di significato tra questi due sinonimi, cfr. Böcking, Adnot. ad Notit. dignitat., Bonnae, 1839-1853, II, 1, pp. 364-365.

[559]. Il C. I. (l. c.) aggiunge: gli scavatori di pozzi (o lectarii, fabbricatori di letti?), i magnani, i cocchieri (o costruttori di quadrighe?), i fabri (meccanici?), i sarti, i piumai (o ricamatori?), i coniatori, i lavoratori di lino. Ma sul valore e la paternità di queste aggiunte del C. I., data la grande libertà e varietà di criteri, cui si attennero i compilatori, non possiamo dire nulla di sicuro.

[560]. CIL. 6, 1708 — Notitiadignit. occid. 4, 14; cfr. Hirschfeld, o. c. p. 272 — De Ruggiero, Diz. ep. II, 1327.