[731]. Amm. Marc. 30, 40, 8 sgg.
[732]. (Digest.) Const. Omnem, 1 sgg.
[733]. Nov. Theod. 1, 1 sgg.
[734]. Su l’opera giuridica di Teodosio II., cfr. Karlowa, o. c. I, 943 sgg.
[735]. Cod. th. 1, 1, 5.
[736]. Cod. th. 1, 1, 6.
[737]. Nov. Theod. 1; cfr. Karlowa, o. c. 1, 943 sgg.
[738]. Si tratta di una curiosa tradizione, che vale proprio la pena di riferire. Pietro Alcionio, un letterato della prima metà del sec. XVI., fa, in un suo scritto (De exilio, Lipsiae, 1707, pp. 213-214), raccontare dal cardinal Giovanni de’ Medici, che, nella di lui biblioteca, era un libro di autore greco de rebus a Gothis in Italia gestis, in cui si diceva che Attila, allorquando ebbe invaso l’Italia, ordinò che niuno adoperasse più il latino e chiamò anzi dal suo paese maestri perchè insegnassero il gotico agli Italiani. Il Tiraboschi (o. c. II, 587-588) obbietta che Attila non poteva considerare l’Italia come cosa sua, e, quindi, legiferare secondo l’Alcionio riferirebbe. In verità, l’obbiezione non è insuperabile. Piuttosto, si potrebbe notare la stranezza del fatto che Attila avrebbe imposto il gotico, anzichè l’unno, come lingua ufficiale. Ma ne anche a questa seconda obbiezione è impossibile replicare.
[739]. Const. Omnem 7 — Cod. iust. 1, 17, 1, 10.
[740]. Ha dato di ciò una magistrale dimostrazione il Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litteratur, München, 1897, 2ª ed., Einl. 1 sgg. Sui problemi di classificazione cronologica dell’antichità e del Medio Evo, discussi in questo breve paragrafo, cfr. Gutschmid, Die Grenze zwischen Altertum u. Mittelalter, in Kleine Schriften, Leipzig, 1894, V., 393 sgg.