Teodosio infatti dispone: a) che la nomina degli insegnanti ufficiali della Università venga fatta dal Senato, che avrebbe proceduto all’esame dei titoli e della condotta morale dei candidati, e quindi — se lo avesse creduto — alla proposta della nomina;[713]
b) che i docenti così nominati debbano sottostare al divieto assoluto dell’insegnamento privato, sia pubblico, sia domestico, pena l’esclusione dai privilegi per loro appositamente stabiliti;
c) che, dopo venti anni di lodevole insegnamento e di lodevole condotta morale, i docenti della Università ricevano il titolo di conti — la onorificenza della così detta Comitiva primi ordinis — che li avrebbe, senz’altro, fatti entrare nei quadri della nobiltà dell’impero;
d) che ogni insegnamento pubblico, impartito da altri maestri, anche se in locali estranei a quelli universitarii, sia severamente proibito, pena la nota d’infamia e persino l’espulsione dei contravventori;
e) che, viceversa, sia ai professori, estranei alla Università, consentito l’insegnamento privato, ma nella sola forma d’insegnamento domestico.
V.
I provvedimenti, adottati da Teodosio II., dànno luogo a parecchie considerazioni.
Anzi tutto, dall’insieme delle due costituzioni, risulta confermato che non si tratta, come talora si è creduto, di una fondazione ex novo, ma solo di un riordinamento. E questo si desume in modo indubitabile dalla struttura delle due leggi, le quali accennano per incidenza a disposizioni, che sono veramente fondamentali, anzi ne tralasciano alcune importantissime (ad esempio quelle relative allo stato economico fatto ai docenti), e invece pongono in rilievo, come disposizioni, che delle due leggi formino l’obbietto precipuo, altre, assolutamente secondarie. Il che, mentre significa che l’innovazione si limitava a queste ultime, significa eziandio che l’Università non si istituiva allora — il fondatore invero n’era stato Costantino I. — ma soltanto si riordinava, moralmente e materialmente.
Ma, se la prima fondazione dell’Ateneo costantinopolitano può sollevare il dubbio di pregiudizi, indirettamente arrecati all’antica Università ateniese, il grandioso riordinamento, escogitato da Teodosio II., ritorna a imporci più insistentemente tale quesito. Veniva ora a costituirsi una concorrenza pericolosa per quell’altra Università, ove aveva insegnato e forse — (chi sa?) — insegnava tuttora il padre dell’imperatrice? Anzi, la riforma era stata forse tentata per affrettare la rovina di quel glorioso centro di studii, che era Atene?
Queste due opinioni, condivise da parecchi storici,[714] riescono, a mio parere, assolutamente insostenibili. Anzi tutto, le Università di Atene e di Costantinopoli avevano caratteri assolutamente diversi. In Atene preponderavano le cattedre di filosofia; mancavano quelle di letteratura e di eloquenza latina; le altre di giurisprudenza erano tenute in una considerazione assai scarsa, e, in compenso, vi erano dei corsi di discipline speciali, come la medicina, l’astronomia etc. A Costantinopoli, invece, la cura per lo studio delle lettere e della eloquenza latina pareggia all’incirca quella per l’eloquenza e per le lettere greche; si hanno ben due cattedre di giurisprudenza, e minima è l’importanza data all’insegnamento della filosofia, cui si riserbava una sola cattedra.