In conseguenza di questo divisamento nostro abbiam dato gli ordini i più positivi perchè gli Ebrei residenti in tutte le parti del nostro impero sieno d'ora innanzi protetti al pari di tutti gli altri sudditi della Sublime Porta, perchè nessuno possa in verun modo molestarli se non per giusta cagione, nè nello esercizio della loro religione, nè in quanto concerne la loro sicurezza e tranquillità.
In conseguenza, il presente firmano rivestito in testa della nostra firma, ed emanato dalla nostra Cancelleria imperiale, venne rilasciato alla nazione ebrea.
Così, dopo aver preso cognizione del presente firmano, voi, capo della magistratura, avrete gran cura di conformarvi strettamente a quanto esso dispone, e per impedire che in avvenire nulla si faccia in contraddizione di quanto esso dispone, lo farete registrare negli archivi del Tribunale. Lo rimetterete in seguito alla nazione israelitica, e veglierete scrupolosamente all'esecuzione dei Nostri ordini e della Nostra volontà sovrana.
Dato a Costantinopoli, il 12 Ramazan 1256 (6 novembre 1840).
[(359)] Hatti-scerif dicesi in Turchia un'Ordinanza sovrana che porta un segno fatto di propria mano dal Sovrano. È parola persiana, formata da due parole arabe Khatt (linea, scrittura) e scerif (illustre). Hatt-humaiun, anche dal persiano kumaiun (reale), ha lo stesso significato.
[XIX.]
L'ultimo processo italiano sul preteso uso del sangue cristiano nei riti ebraici.
Benchè assai, nel corso del presente lavoro, ci siamo diffusi a confutare questa grossolana calunnia, ci sembra non inopportuna cosa consacrare qualche pagina all'ultimo processo cui l'oscena accusa dette luogo in Italia; processo omai dimenticato, benchè ancora gli attori siano vivi, e tanto più importante nel nostro assunto, in quanto che si svolse il 29 settembre 1857 dinanzi all'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo, in un'epoca cioè, che non volgeva, nella Monarchia Austriaca, troppo favorevole agli Ebrei.
L'imputata era una tal Giuditta Castilliero, contadina dei Masi presso Badia Polesine; l'accusa quella di calunnia a danno dell'israelita sig. Caliman Ravenna, mediante falsa imputazione di restrizione della libertà personale e dissanguamento.