Dal processo apparvero molte e stranissime cose:
1. Che nella camera della casa Ravenna dove la Castilliero pretendeva essere stata prigione, e nelle ore appunto della presunta prigionia, erano entrate almeno mezza dozzina di persone tutte cristiane, e quindi non sospette di complicità col Ravenna in un reato che avrebbe avuto scopo rituale.
2. Che nell'ora notturna in cui la misteriosa carrozza sarebbe uscita dalla casa Ravenna, nessun rumore di ruotabile aveva turbati i sonni dei pacifici abitanti di Badia.
4. Che invece la Castilliero era stata vista, proprio quella domenica, camminar sola e perfettamente libera alla volta di Legnago.
5. Che nei giorni in cui sarebbe avvenuto il romanzesco fatto, la Castilliero si trovava a Legnago, dove si era allogata come domestica presso i signori Ferragù, dalla cui casa era poi fuggita, portando seco quanto aveva potuto rubare ai padroni, per tornarsene a Badia a narrare la sua storiella.
6. Che le più minuziose ricerche fatte in tutto il Veneto dalle autorità non avevano fatto trovar traccia della misteriosa fanciulla, compagna alla Castilliero nella cattività e nella fuga.
Di fronte a siffatte risultanze processuali, il signor Ravenna fu scarcerato e un processo per calunnia e per furto domestico fu iniziato contro la Castilliero.
Costei confessò la calunnia, confessò il furto, ma quando le fu dimostrato che essa contadina ed analfabeta non avrebbe saputo inventare la favoletta, che essa non avrebbe potuto da sola farsi le ferite prodotte dai pretesi salassi, che infine non essendo mai stata a Verona ed avendo descritta con sufficiente esattezza quella città, qualcuno doveva a ciò averla addottrinata, essa si confuse, si contraddisse, inventò alcune favole, una più assurda dell'altra, ma non volle mai nominare i proprii complici.
In seguito a questo dibattimento l'I. R. Tribunale provinciale di Rovigo pronunciava la seguente
Sentenza.
In forza del potere conferitogli da S. M. Apostolica.
L'i. r. Tribunale provinciale in Rovigo, in esito al dibattimento tenutosi nei giorni 29, 30 settembre e 1º ottobre 1856, coll'intervento del presidente Felice dottor Saccenti e dei consiglieri Gio. Battista Ranzanici, Giuseppe Cavazzani, Gio. Battista Munari, Francesco Provasi, quali giudici nella causa penale pei crimini di calunnia e furto in confronto dell'arrestata Giuditta Castilliero di Lorenzo, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, dell'età d'anni 23, villica, nubile, difesa dall'avvocato Antonio dott. Farsetti;
Veduto il conchiuso 29 luglio anno corrente, N. 1424, col quale Giuditta Castilliero fu posta in istato d'accusa, come legalmente indiziata dei crimini di calunnia e di furto contemplati dai §§ 209, 171, 176 ii, b, del Codice penale;
Udite le conclusioni e proposte dell'i. r. Procuratore di Stato Gio. Battista consigliere Meraviglia, e le deduzioni dell'avvocato Alessandro dott. Cervesato patrocinatore di Caliman Ravenna per quanto concerne le ragioni di diritto privato, nonchè le deduzioni dell'avvocato Antonio dottore Farsetti difensore ufficioso dell'accusata Castilliero;
Sentita anche l'accusata medesima che ultima ebbe la parola;
Osservato che Giuditta Castilliero ha incolpato Caliman Ravenna di un crimine, e precisamente di pubblica violenza a termini del § 93 Codice penale, avendo giuratamente deposto alla Pretura di Badia e raccontato a più persone che il detto Ravenna nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fra le ore 10 e le 11 la avea tratta nel suo locale terreno ad uso esattoria, e colà lasciata chiusa, sola, senza cibo ed assistenza, all'oscuro, fino alle prime ore antimeridiane del dì successivo, nella qual ora la fece escire, e la collocò in un calesse, ove fu poi tradotta in una città che avrebbe poi inteso essere Verona, e le furono praticati dei tagli come di salassi con effusione di sangue ai polsi al dorso delle mani, ed alle braccia;
Osservato che contro Caliman Ravenna per questa incolpazione datagli dalla Castilliero, fu proceduto a giudiziali indagini, ed al personale di lui arresto, che ebbe la durata di 16 giorni;
Osservato che, data la falsità di detta incolpazione, sorge pel sopra esposto a carico di Giuditta Castilliero il crimine di calunnia definito al § 209, Codice penale;
Osservato che tale falsità risulta manifestamente stabilita:
a) per la confessione della stessa prevenuta Castilliero, la quale ritrattò pienamente l'accusa da lei data al Ravenna, e la riversò dapprima sopra uno sconosciuto signore, poscia sopra ignoto carrettiere, dal quale sarebbe stata sedotta a deporre quanto realmente depose a carico del Ravenna;
b) per le deposizioni delli Brusemini, Vanzetti, Brancaleoni, Gabussi impiegati nella esattoria di Alessandro Levi, condotta da Caliman Ravenna, i quali attestano la loro presenza in quel locale, ed escludono quella della Castilliero nella mattina della domenica 17 giugno 1855 fino dopo le ore 11; confermate tali deposizioni da quelle non dissimili di Luigi Dolcemini, Chiara Margutti, Maria Zanella, Giovanni Parisutti;
c) pel deposto di Antonio Fadin, che due volte ricevette in quella domenica nelle ore pomeridiane in detta esattoria da Caliman Ravenna del danaro per conto del dispensiere signor Spech ed esclude che ivi si trovasse alcuna estranea persona;
d) pel deposto di Felice Mantovani e Filomena Chinaglia che assicurano di aver veduta la Castilliero quella domenica a ore 11 circa antimeridiane dirigersi da Badia verso l'ospitale d'onde si procede per la Bova del Zecchino verso Villabona, indi Legnago;
e) pel deposto di Celeste Tosetto ed Antonio Rizzi, che in ora più tarda la videro passare per la detta Bova, e dirigersi verso Villabona;
f) pel deposto di Maria Massari, Marianna Turcatto, Giovanni Ferragù, Teresa De Stefani-Ferragù, Carolina e Marianna Ferragù, Natalina Scapin, e Gaetano Fantoni, i quali attestano dell'arrivo in Legnago della Castilliero nel pomeriggio della ripetuta domenica, e dell'essersi ella colà trattenuta al servizio della famiglia Ferragù fino alla mattina del lunedì 25 giugno 1855;
Ritenuto che la pravità della intenzione è inseparabile dalla falsità dell'accusa, non potendosi ignorare le funeste conseguenze che derivar ne poteano;
Osservato che quanto all'altro crimine di furto, del quale è pure aggravata la Giuditta Castilliero, la prova della sussistenza e della criminosità, trattandosi di furto commesso da donna di servizio a danno del padrone sopra effetti di un importo eccedente i cinque fiorini, sorge dalle deposizioni del derubato Giovanni Ferragù e suoi famigliari, e la prova di reità desumesi dalla confessione della Castilliero avente tutti i requisiti di legge, e dal possesso delle cose rubate;
Visto quanto alla pena i §§ 34, 210, 178, Cod. pen. e
Ritenuto concorrere gli estremi delle lettere a, b, del citato § 210, quindi stare a carico della prevenuta le aggravanti dell'aver commesso due crimini di specie diverse, dell'aver perpetrato il crimine di calunnia con duplice aggravamento di singolare malizia, e di grave pericolo, l'averlo sostenuto con giuramento, mentre la favoriscono la precedente condotta incensurabile, l'età poco al di sopra dei 20 anni, la patita seduzione;
Ha giudicato:
Essere Giuditta Castilliero di Lorenzo, dell'età d'anni 23, nativa di Barucchella, abitante ai Masi, villica, nubile, colpevole dei crimini di calunnia, e furto previsti dai §§ 209, 171, 176 ii, b, Cod. pen.: e come tale viene condannata giusta i §§ 34, 210, 178, alla pena del carcere duro per anni 6, ed al pagamento delle spese processuali a senso del § 331, e colle riserve del § 343, del Reg. di proc. penale; ommesso di pronunciare sul risarcimento del danno a Caliman Ravenna, avendo il medesimo rinunciato all'azione civile verso l'accusata Giuditta Castilliero; restituiti a Giovanni Ferragù gli effetti in presentazione al medesimo rubati.