Non molto differentemente hanno inteso questo passo i talmudisti, i quali lo hanno applicato a colui che condannato a morte per qualche delitto, non avrebbe potuto per denaro riscattarsi, ma doveva considerarsi, come interdetto, come posto al bando dalla civile società, e quindi uccidersi.[571]
In quanto poi a quellʼinterdetto sulle persone di cui si parla nel citato verso 28, non per farle morire, ma per tenerle come consacrate, il Talmud stabilì che non si potesse fare nè sui figli, nè sui servi ebrei, perchè gli uni e gli altri avevano personalità propria, e non erano cosa nè del padre nè del padrone; ma soltanto sui servi stranieri, che sarebbero passati al servizio dei sacerdoti o del tempio.[572]
Prescrissero inoltre i Dottori del Talmud di non consacrare mai tutti i propri averi, ma solo una parte, e alcuni giunsero fino a tenere nulla una consacrazione universale.[573] Temperamento certo molto saggio per moderare il troppo zelo di qualche fanatico, che avrebbe potuto con un atto imprudente cagionare la miseria a sè e alla propria famiglia.
Con questo rito della consacrazione si connette ciò che troviamo disposto intorno ai voti (Num., xxx). Si raccomanda in prima, come già abbiamo veduto nel Deuteronomio (xxiii, 22), di non mancare al loro adempimento (v. 3). Ma qui si contiene di nuovo la disposizione in quanto ai voti delle donne. Le quali, non avendo intiera personalità giuridica propria, ma dipendendo o dalla patria potestà, o da quella del marito, si trovavano anche per i voti, o da questa o da quella dipendenti. Finchè erano nubili in casa del padre, questi poteva, quando avesse saputo il voto fatto dalla figlia, dichiararlo nullo, e Dio non glielo avrebbe apposto a peccato; ma il silenzio equivaleva allʼapprovazione, e quindi induceva lʼobbligo nelle donne di mantenere il voto (4–6). Lo stesso è disposto rispetto allʼautorità del marito, dopo che la donna fosse sposata (9–15). Ma quando il marito prepotentemente volesse render nulli i voti della moglie, anche dopo averli implicitamente approvati, stava a lui a sopportare le pene religiose, come qualunque mancatore al voto, ed ella era assolta (v. 16). La vedova poi o la ripudiata, siccome aveva acquistato una personalità giuridica propria, era tenuta, come lʼuomo, allʼadempimento dei suoi voti (v. 10).
I talmudisti, come in tutte le relazioni civili della donna, restrinsero anche per i voti la sua dipendenza allʼautorità paterna fino alla pubertà, giunta la quale, se non era maritata, la donna avrebbe secondo essi avuto responsabilità propria per tutte le sue azioni.[574] Di più nel rito talmudico si ammette per tutti la possibilità di sciogliersi dallʼobbligo del voto, facendone una dichiarazione soddisfaciente, alla presenza o di un solo perito nella legge, o di tre individui, ancorchè semplici privati, purchè capaci di giudicare della importanza del voto e delle ragioni che inducevano a doverlo sciogliere.[575] Dimodochè lo scioglimento dei voti non era rimesso alla sola autorità di una casta sacerdotale, ma anche alla discrezione di altri cittadini.
Unʼaltra legge che concerneva la condizione della donna, ma certo non a suo vantaggio nè a sua dignità, era una specie di giudizio divino, a cui poteva andare sottoposta per volontà del marito, se questi conosceva che avesse mancato ai doveri matrimoniali, senza potere addurre una prova testimoniale, o anche ne concepiva sospetto. Lʼuomo poteva condurre sua moglie al tempio dinanzi al sacerdote, con un presente di farina dʼorzo. Il sacerdote metteva in un vaso dellʼacqua santa[576] e della polvere presa dal suolo del tempio. Scopertole il capo, e postole sulle mani il presente, la faceva giurare di non aver mancato ai suoi doveri di moglie, quindi la imprecava, se avesse spergiurato, che Jahveh lʼavrebbe colpita di una malattia, che i più intendono lʼidropisia dellʼovaia, alla quale imprecazione la donna doveva acconsentire, ripetendo: così sia, così sia (Amen, Amen). Scriveva quindi il sacerdote le imprecazioni, e disfaceva la carta nellʼacqua, offriva il presente secondo il rito delle altre offerte incruente, e le dava a bere quellʼacqua; se era colpevole, si dovevano verificare le imprecazioni, se innocente rimaneva incolume (Num., V, 11–31). Tutto ciò, se si deve prendere alla lettera, è fondato solamente sopra una credenza superstiziosa. Alcuni hanno voluto giustificare la prescrizione, come se dovesse valere più per lʼimpressione che doveva operare sulla fantasia della donna, e come mezzo atto a strapparle una confessione nel caso che fosse colpevole.[577] Ma non si tien conto che tutte le prove di questo genere, efficaci per le indoli nervose ed eccitabili, non producon nessun effetto sui temperamenti più calmi. Senza dire dallʼaltro lato quale pericolosa arme si poneva nelle mani dei sacerdoti, uomini anchʼessi, e sottoposti quindi a tutte le umane passioni. Questo rito adunque fa pessima figura in mezzo agli altri della legge ebraica; perchè da un lato mostra troppa intolleranza verso la donna, e la espone a una prova troppo avvilente, e dallʼaltro concede troppo allʼarbitrio del marito, rimettendo poi per peggio la decisione di un punto così delicato nelle mani di un sacerdote, senza che la donna potesse ricorrere ad altri mezzi per provare la sua innocenza.
I rabbini, non potendo togliere a questa prescrizione il suo fondamento tutto superstizioso, la ridussero però dentro confini molto ristretti. La cagione legittima di gelosia per dare al marito il diritto di sottoporre la donna a tale prova era per il Talmud una sola. Lʼaverla ammonita dinanzi a testimoni di non restare sola con un dato individuo, perchè gli era sospetto, e lʼavere essa disobbedito a tale avvertimento.[578] Si voleva inoltre che il marito fosse stato casto anche lui tutta la sua vita, e una sola trasgressione carnale provata bastava a togliergli il diritto di sottoporre la moglie alla prova miracolosa.[579] Perciò da quando si conobbe che i costumi erano corrotti, e molti gli adulteri, si stabilì che si dovesse del tutto cessare questo rito, la quale istituzione è attribuita al dottore Johanan figlio di Zacchai, poco tempo prima della conquista romana.[580] Basterebbero queste due sole restrizioni a togliere gran parte della ingiustizia verso la donna, che conteneva il rito secondo la lettera della Scrittura. Ma i rabbini andarono anche più innanzi. La donna non poteva a loro avviso in nessun caso essere per forza costretta alla prova. Se colpevole, poteva confessare; ma poteva anche dire io sono innocente, e non voglio bere di cotestʼacqua, e il solo danno che nellʼuno e nellʼaltro caso ne avrebbe risentito, sarebbe stato di dividersi dal marito, perdendo il diritto della dote da questo costituitale. Non era poi sottoposta nemmeno a questa pena, se il marito dopo aver risoluto di sottoporla alla prova miracolosa, si fosse con lei accoppiato; ma si obbligava al divorzio, mantenendole integri i diritti sulla dote.[581]