Si afferma inoltre, e si spiega più chiaramente il diritto di vendetta nel più prossimo parente dellʼucciso chiamato redentore del sangue, al quale spettava porre a morte lʼomicida. Questo diritto però, che sente ancora della barbarie degli uomini primitivi, e che fu comune a tanti popoli dellʼantichità, presso gli Ebrei fu regolato dalla legge.

Il giudicare se lʼomicidio fosse stato volontario o involontario spettava allʼautorità giudiziaria, la quale, se riteneva lʼuccisore non colpevole, lo liberava dalla mano di chi aveva il diritto della vendetta, curandone il confine in una delle città a ciò designate (v. 24, 25). Come ancora pronunziava la condanna, se giudicava che ci fossero gli estremi della colpa, e consegnava lʼomicida al redentore del sangue, il quale in tal modo era soltanto lʼesecutore della sentenza dei magistrati.

Lʼuccisore involontario poi era obbligato a non escire dal suo confine; nè fuori di questo la legge tutelava la sua vita. Se il redentore del sangue lo avesse trovato fuori del confine ed ucciso, non sarebbe stato colpevole (v. 26–27).

Lʼinnovazione importante introdotta in questa legge è la durata del confine, intorno alla quale le altre leggi tacciono. Parrebbe che avesse dovuto durare o sino alla morte dellʼomicida, o sino a quella del redentore del sangue. Ma invece qui viene stabilito che durasse tutta la vita del sommo sacerdote (v. 25, 28), il quale certo in questo modo ci apparisce come capo non solo dellʼautorità religiosa, ma anche di quella civile. Col mutarsi della persona rappresentante della doppia autorità, cominciava, a dir così, una nuova era, e di quella antecedente si voleva cancellare ogni memoria non buona, concedendo amnistia a quelli che involontariamente avevano commesso riprovevoli azioni. Ma ciò che non era mai permesso dalla legge ebraica, era il prendere un riscatto dallʼomicida, come avveniva presso altri popoli (v. 31, 32). Il delitto di sangue era tale che avrebbe reso impura la terra, se non fosse stato debitamente punito con la morte dellʼomicida, quindi era tenuto di azione pubblica, e non lasciato punire alla sola privata vendetta. Imperocchè Jahveh abitava in mezzo ai figli dʼIsraele sulla terra ad essi conceduta, e non permetteva che divenisse impura lasciando impuniti i delitti di sangue (v. 33, 34). Quasi si credesse che il sangue versato nellʼomicidio e assorbito dalla terra gridasse vendetta. Concetto espresso nella leggenda di Caino e Abele, quando si dice che il sangue dellʼucciso esclamava a Jahveh dalla terra (Gen., iv, 10). Dimodochè, se lʼucciso non avesse avuto parenti per vendicarne la morte, o vi avessero rinunziato, il potere giudiziario doveva non solamente giudicare, ma anche curare lʼesecuzione della condanna. Conseguenza che se non è chiaramente spiegata nella lettera della Scrittura, si deduce però con piena sicurezza dallo spirito della legge, e qui hanno avuto ragione dʼinsegnare in tal modo anche i talmudisti.[621] I quali però hanno aggiunto in questa legge che non le sole sei città designate come asilo fossero di rifugio allʼomicida involontario, ma anche le altre quarantadue assegnate come abitazione dei Leviti.[622] Estendendo in tal modo i luoghi dʼasilo, si vede bene che i rabbini erano mossi dal solito loro principio di introdurre nella legge penale una maggiore mitezza.

Anche nel codice sacerdotale si contiene, come nel Deuteronomio, un discorso parenetico (Levit., xxvi), nel quale si promette la felicità, se il popolo ebreo avesse osservato la legge, e ogni genere di infortunio, se vi avesse disobbedito. È notevole però che in questo discorso del Levitico si pone una certa gradazione nelle minaccie delle sventure, supponendo che di mano in mano debbano farsi maggiori, se il popolo non si pentisse, e ritornasse sulla buona via (v. 18, 21, 23, 27).

Ed è poi maggiormente da osservarsi che nella presente disposizione delle leggi ELN questo discorso, che ne dovrebbe formare la conclusione, non si trovi alla fine, ma fra la legge del Giubileo, e quella dei voti per le consacrazioni, e poi nel Numeri seguano sparse alcune altre leggi tanto religiose quanto civili. La quale osservazione ci conduce naturalmente a dire qualche cosa sul concetto che noi abbiamo della forma del codice sacerdotale.

Come può essersi facilmente accorto chi abbia avuto la pazienza di seguire fino a qui la esposizione che abbiamo fatta di questo codice, noi comprendiamo sotto questo nome qualche cosa di più che non fanno altri critici, e principalmente molte parti delle leggi del Levitico xvii–xxvi, intorno alle quali abbiamo opinione diversa da quella oggi tenuta da molti per vera. Non ci sembra che queste leggi abbiano mai potuto formare un tutto per sè, nemmeno come raccolta di elementi diversi. Abbiamo sopra addotto le ragioni (cap. vii) per le quali teniamo che i capitoli xviii–xx siano leggi particolari promulgate nel lungo tempo decorso fra il primo codice e il Deuteronomio. Ora chi considera tutto il rimanente di questi capitoli non vi troverà ragione, nè per il contenuto nè per la forma, di non tenerli una delle parti costitutive del codice sacerdotale.

Il contenuto del capitolo xvii è principalmente il precetto di non offrire sacrifizii fuori del luogo centrale del culto, ed è questo un fondamento così necessario a tutto lʼordine del culto, che non è possibile, come vorrebbe il Vellhausen,[623] che nel codice sacerdotale non se ne facesse menzione perchè da sè stesso sottinteso. Nessuna legislazione può sottintendere ciò che ne forma uno dei principii regolatori.

I capitoli xxi, xxii sono di argomento sacerdotale quanto altri mai, perchè prescrivono tutte le norme di purità per la casta sacerdotale, e per gli animali atti ad essere offerti in sacrifizio. In un codice ordinatore del culto non si poteva tacere di questi due principalissimi argomenti. Come non era possibile non prescrivere nulla intorno alle feste che formano subbietto del capitolo xxiii, tanto più, quando ne era accresciuto il numero relativamente a quello stabilito nelle antecedenti legislazioni. In questo capitolo però si sono introdotti alcuni elementi più antichi, che sono i vv. 9–22 e 39–44. Il codice sacerdotale è monotono nelle sue prescrizioni, e ama di farle in forma o identica o molto simile. Le prescrizioni intorno al sabato (1–3), intorno alla pasqua (4–8), al primo giorno del settimo mese (23–25), al giorno dellʼespiazione (26–32), alla festa delle capanne (33–38), sono espresse, se non nellʼidentico modo, almeno con uno stesso stile. Non così nei versi 9–22, ove si parla della doppia festa delle primizie al principio e alla fine della primavera, e nei vv. 39–43, che trattano della festa della raccolta nellʼautunno, dando a queste due feste un aspetto tutto agricolo, quale avevano in origine, ma perduto nel codice sacerdotale. E per i vv. 39–44 è maggiormente chiaro che non potevano formar parte della primitiva composizione di questo capitolo, perchè della stessa festa delle capanne si parla nei versi precedenti 33–36, e i vv. 37, 38 chiudono lʼargomento di tutte le feste, in modo che è impossibile supporre che uno stesso scrittore torni immediatamente a dirci sopra qualche cosʼaltro. In quanto poi ai vv. 9–23 si potrebbe obbiettare che, se questi sono interpolati, non abbiamo nel codice sacerdotale una prescrizione intorno alla Pentecoste. Ed è vero che nella forma in cui questo codice ci è pervenuto essa mancherebbe. Ma è da supporsi ragionevolmente che lʼultimo compilatore, combinando in questo capitolo elementi diversi, siccome trovava forse troppo succinta la prescrizione della Pentecoste quale era nel codice sacerdotale, e voleva anche mantenere i riti intorno allʼofferta delle primizie, che in esso mancavano, lʼha soppressa, e vi ha inserito invece una disposizione rituale più antica.[624] Mentre per la festa delle capanne, volendo il compilatore mantenere il rito di festeggiarla con le palme e con i rami di altre piante (v. 40), ha meno avvedutamente sovrapposte lʼuna allʼaltra due disposizioni appartenenti a documenti diversi.[625] E finalmente che il rito intorno alla Pentecoste quale lo abbiamo qui nel cap. xxiii del Levitico non abbia potuto formar parte originaria del codice sacerdotale si prova inoppugnabilmente dalla contraddizione, che intorno al sacrifizio da offrirsi in essa festa già fu sopra notata (pag. 44) fra questo luogo e il Numeri xxviii, 27. Ma queste due inserzioni tratte da documento più antico, e da accagionarsi allʼultimo compilatore, non fanno sì che il capitolo xxiii non appartenga in sostanza al codice sacerdotale.