È certo, come hanno inteso il più degli interpetri,[164] che qui si tratta di fosse aperte o scavate nel terreno pubblico, e che servivano comunemente per attingere acqua o abbeverare greggi e armenti, e per padrone della fossa devesi intendere colui che lʼha aperta o scavata. Nel Talmud viene tenuto responsabile del danno anche colui che nel proprio terreno scava o lascia aperta una fossa, se vi è libera comunicazione col suolo pubblico o colla proprietà di altri.[165] Viene poi esemplificata la caduta di un toro o di un asino come animali allora più comuni, ma la stessa disposizione valeva anche per gli altri.

Dalla lettera del testo apparirebbe che il cagionatore del danno dovesse pagare per intiero il valore del morto animale, e avesse diritto al corpo morto per quel qualunque valore che potesse ritrarne, come dal cuoio, dalle corna, dalle ossa ecc. I talmudisti però vollero interpetrare che il corpo morto appartenesse al primo proprietario, e il cagionatore del danno fosse obbligato a pagare soltanto la differenza del valore dallʼanimale vivo a morto, ciocchè costituisce un qualche vantaggio a favore del multato.[166]

Come sopra la legge ha preveduto il caso delle lesioni cagionate da un animale in una persona, ora qui, trattandosi della proprietà, dispone ciò che concerne lʼindennità o la multa per danni cagionati da animale ad animale.

35.E quando il toro di alcuno percuota il toro di un altro, sicchè muoia, si venda il toro vivo, e se ne divida il valore, e anche il morto si divida. 36.Ma se si conoscesse che è un toro cozzatore per il passato, e il padrone non lo avesse tenuto in guardia, paghi toro per toro, e il morto sia di lui.

Su questa legge non vi è nulla da osservare, perchè si spiega con quanto è stato detto precedentemente intorno al toro, o cozzatore per causalità, o già conosciuto come viziato.

Segue la legge intorno al furto, spezzata malamente nel testo ebraico quale oggi lo abbiamo, tra la fine del capitolo XXI e il principio del XXII, mentre evidentemente deve formare un solo paragrafo, come hanno i LXX e la Vulgata.

37.Quando alcuno rubi un animale bovino o ovino, e lo macelli o lo venda, paghi il quintuplo per i bovini, e il quadruplo per gli ovini.

xxii. 1.Se nello scassare sarà trovato il ladro, e sarà percosso, e morto, non è omicidio; ma se è sorto il sole, è omicidio. 2.Egli dovrà pagare, e se non ha, sarà venduto per il suo furto. Se si trovi in sua mano il furto, o toro, o asino, o pecora vivi, paghi il doppio.

Il furto degli animali è condannato col pagamento del quintuplo per il grosso bestiame, e solamente del quadruplo per quello minuto, nel caso che lʼoggetto rubato più non esista in natura; mentre il furto di qualunque altra specie (v. 6) era condannato soltanto colla multa del doppio. La ragione di questa maggiore gravità di pena per il furto degli animali non è facile a trovarsi, come pure della differenza fra il grosso e il minuto bestiame. È stato congetturato da alcuno che il furto degli animali, come quello di più comune occasione nella vita agricola, sia stato punito con maggiore severità, per porre a delitto di occasione più facile un ritegno più forte.[167] Per la differenza poi fra il grosso e minuto bestiame è stato detto da alcuno dei talmudisti che è più grave il danno nel furto degli animali bovini, perchè adatti al lavoro delle terre,[168] e perciò condannato con più grave multa. Congetture ingegnose, e che possono fino a un certo punto accettarsi come ragioni assai probabili.