Seguono le leggi sui depositi e sulle prestazioni, quando gli oggetti dati in deposito o in presto vengano o derubati, o in qualche modo danneggiati.

6.Quando alcuno dia al suo compagno denaro od oggetti a guardare, e siano rubati dalla casa di quellʼuomo, se si troverà il ladro, paghi il doppio. 7.Ma se non si trova il ladro, si avvicini il padrone della casa[184] presso Dio[185] a giurare[186] che non ha steso la sua mano sulla roba del suo compagno.—8.Per ogni causa di misfatto, per animali bovini, per asini, per animali ovini, per vesti, per ogni oggetto perduto, di cui uno dica: è questo, dinanzi a Dio venga la causa di ambedue, colui che Dio[187] condannerà paghi il doppio al suo compagno.

9.Quando alcuno dia al suo compagno un asino, o un animale bovino o ovino, o qualunque animale a guardare, e questo muoja, o soffra qualche rottura, o sia rapito, senza alcuno che lo veda, il giuramento di Jahveh sia fra ambedue, 10.che non ha steso la mano sulla roba del compagno, e il padrone lʼaccetti, e quegli non paghi. 11.Ma se è stato rubato da presso di lui, lo paghi al padrone. 12.Se poi lʼanimale sia stato sbranato dalle fiere, portilo come testimone, e quello che fu lacerato non paghi.

13.E quando alcuno domandi in presto al suo compagno un animale, e questo soffra qualche rottura, o muoja, se il suo padrone non è presso di quello, lo paghi. 14.Se il suo padrone gli è presso, non lo paghi. Se è dato a nolo, è venuto per il suo nolo.

In questa legge sui depositi e sui prestiti si fanno quattro distinzioni: 1o I depositi di denari o di mobili; 2o la consegna di animali per essere guardati; 3o la prestazione pure di animali; 4o la condotta di questi a nolo. In quanto al denaro o ai mobili, il depositario, in caso che gli siano stati rubati, è creduto sul suo giuramento per non essere tenuto a veruna indennità. E da ciò prende occasione il legislatore per istabilire che in ogni causa, nella quale si contenda per ingiusta appropriazione, quegli che è condannato dai giudici deve pagare il doppio.

Per gli animali dati in custodia si assolve il depositario dalla indennità nel caso di morte, di rottura di membra, o di rapimento violento, o di sbranamento per opera di fiere. Non si assolve però in caso di rubamento non violento, perchè questo suppone una trascuratezza non giustificabile, trattandosi di animali che richiedono contro il furto maggior cura degli immobili. Quando si tratti di prestazione, quegli che ne ha goduto lʼutile è tenuto a pagare qualunque danno, ogni qualvolta il proprietario non si trovi presente, perchè, se è presente, si suppone che egli stesso ne abbia cura. Se finalmente si tratta di animali presi a nolo, questo si valuta come compenso del danno.

I talmudisti hanno introdotto nella interpretazione di questo luogo altre distinzioni che non appaiono nel testo.

Secondo loro nei vv. 6, 7 si tratterebbe di un deposito gratuito, per cui il depositario sarebbe assolto per ogni danno non doloso.

Nei versi 9–12 si tratterebbe di un deposito ricompensato mediante retribuzione,[188] nel quale il depositario assume una maggior responsabilità, e ogni danno che non fosse recato da una forza maggiore, dovrebbe da esso rifarsi al proprietario. Perciò non solo, come dice il testo, gli animali rubati senza violenza, ma anche quelli perduti,[189] anche un animale sbranato da piccole fiere, come gatti, faine e simili, avrebbe dovuto pagarsi dal depositario al depositante; perchè una maggior cura avrebbe potuto salvarlo. Intendono poi per animale sbranato soltanto quello che rimanesse vittima di animali propriamente feroci, come lupi, leoni, orsi, serpi e simili.[190]