In quanto al pegno, interpretando sottilmente, come è loro costume, le parole del testo, vollero trovarci la permissione di tenere come pegno durante il giorno le coperte e gli strati da coricarsi, di cui non fa bisogno se non la notte, e durante la notte gli oggetti di vestiario, che non abbisognano se non di giorno; con lʼobbligo però nel creditore di rendere alternativamente ora gli uni ora gli altri. Lasciamo ai talmudisti la cura di ricercare quanto in pratica fosse possibile lʼapplicare questa loro interpretazione. Avvertiremo soltanto che essi restrinsero il precetto biblico della restituzione del pegno al solo caso che il creditore lo esigesse giuridicamente alla scadenza del credito, ma non se fosse volontariamente offerto da chi prendeva la prestazione, quando questa veniva contratta.[201] Assoggettarono pure il creditore nel primo caso alla sanzione penale della fustigazione, se non rendesse il pegno.[202]
Si comanda il rispetto a Dio e al rappresentante del potere civile, vietando dʼinsultarli anche con semplici parole.
27.Dio non bestemmiare, e il principe del tuo popolo non maledire.
Seguono le raccomandazioni religiose di offrire a Dio le primizie e i primogeniti, e di astenersi dal cibarsi di carni trovate dilaniate dalle fiere, come costume alieno dalla purità di una gente santa.
28.Le primizie dei tuoi prodotti[203] non ritardare, il primogenito dei tuoi figli darai a me. 29.Così farai ai tuoi animali bovini e ovini, sette giorni starà [il primo nato] con sua madre, nel giorno ottavo lo darai a me. 30.E gente santa sarete a me, nè carne nella campagna sbranata non mangerete, al cane potrete gettarla.
Non entreremo qui in maggiori particolari su questi precetti, perchè questa raccolta di leggi si restringe su questo punto a un generalissimo avvertimento. Tutto quanto concerne le offerte dei primogeniti e delle primizie dovrà avere il suo svolgimento in altro luogo. Ma qui non possiamo fare a meno di domandare: Come si consacravano i primogeniti umani? Se ne faceva un cruento sacrifizio come degli animali? Si consacravano a Dio come suoi ministri? (Num., iii 45; viii, 16–18). Si riscattavano per mezzo del denaro? Vedremo a suo luogo che le leggi più recenti (Esodo, xiii, 13) escludono del tutto il sacrifizio cruento, e ammettono lʼultimo modo di consacrazione per mezzo del riscatto. Ma il nostro testo, dopo aver detto «darai a me il primogenito dei tuoi figli», soggiunge: «così farai ai tuoi animali bovini e ovini»; e come di questi si può a buon diritto pensare che fossero immolati sullʼaltare, parrebbe, stando alla lettera, che non altrimenti dovesse farsi dei primogeniti umani. Ma per poco che si rifletta, questa interpretazione così letterale non è accettabile.
Che gli Ebrei al pari di altri popoli abbiano nei più antichi tempi praticato i sacrifizi umani, non vogliamo negare, e la leggenda del sacrifizio dʼIsacco, quantunque non portato a compimento, e il voto di Jefte, stanno a dimostrare che dal costume del popolo erano consentiti. Lo stesso comando della legge che vieta di offrire i figli al Dio Moloch (Levit., xviii, 21, xx, 2, Deut., xviii, 10) prova che anche gli Ebrei al pari dei Fenici e di altri popoli circonvicini si abbandonavano a una pratica non meno feroce che superstiziosa. Ma lʼesistenza di un costume nel popolo è cosa ben diversa dal precetto legislativo. E dal tutto insieme della legge ebraica non se ne può dedurre che imponesse il sacrifizio dei primogeniti umani, anzi vi è qualche cosa che vieta assolutamente di ammetterlo. Lʼuso di dare al primogenito la doppia parte nella eredità, uso convalidato poi dalla legge, sembra antichissimo; come avrebbe potuto questo coesistere col precetto religioso di sacrificare i primogeniti a Dio? Che nei tempi più antichi talvolta il primogenito sia stato immolato sullʼaltare, o bruciato al Dio Moloch, potrà essere anche accaduto; ma che il testo della legge, di cui ora ci occupiamo, abbia voluto imporre e consacrare questa crudele costumanza, non ci sembra ammissibile.[204] Del resto, la frase del testo darai a me, non è quella più frequentemente usata per esprimere il sacrifizio, e si può intendere come una consacrazione a Dio, o per prestare servigio sacerdotale nelle ceremonie del culto, o per essere sottoposti a un riscatto da darsi ai sacerdoti. Vi è poi da osservare che nemmeno dei primogeniti degli animali si faceva vero e proprio sacrificio, ma la loro consacrazione consisteva nel non sottoporli ad alcuna specie di lavoro (Deut., xv, 19), e nel farne un convito sacro, fosse questo celebrato dai proprietarii, come vuole il deuteronomista (ivi, 20), o dovessero i primogeniti donarsi ai sacerdoti, come si dispone in altro luogo del Pentateuco (Num., xviii, 15–18). Il termine di confronto adunque che si legge nel nostro testo non va inteso in senso ristretto al modo della consacrazione, ma in senso lato al dovere in genere di consacrare i primogeniti, tanto degli animali, quanto degli uomini, applicando poi ad ognuno di essi quel modo diverso di consacrazione che meglio si conveniva.
Nellʼultima parte di questa raccolta di leggi vi è minor ordine nella distribuzione delle materie, che nei due capitoli che siamo venuti sino a qui esponendo. Forse è avvenuta ancora qualche interpolazione come nel xxiii, 9, che ripete soltanto il precetto del xxii, 20, o è stata fatta dallʼultimo compilatore una fusione di elementi tratti da fonti diverse. Noi ci restringeremo per ora a tradurre, soggiungendo quello che di più importante vi hanno innovato i talmudisti.
xxiii. 1.Non proferire notizie false, non porre la tua mano con lʼempio per essere testimone dʼingiustizia. 2.Non seguire i più per far male. Non far da testimone in una causa, in modo da seguire i più per torcere la giustizia. 3.E nemmeno il povero devi rispettare nella sua causa.