Nè è difficile altresì spiegare come trovassero naturale luogo le ultime disposizioni del piccolo codice sebbene risguardino il culto. Come abbiamo veduto nel capitolo xxiii si contengono anche nei v. 1–9 piuttosto precetti morali che vere disposizioni legislative, dunque era facile per lʼassociazione dʼidee, che regola sempre il modo di comporre dei Semiti, passare al precetto di lasciare ogni sette anni i prodotti delle terre a vantaggio deʼ poveri.

Nella mente di un Semita lʼidea del settimo anno risveglia quella del settimo giorno, e quantunque lo scrittore del piccolo codice conoscesse il Decalogo, ripetè il comando di riposare ogni sette giorni. Ma essendosi trovato a ripensare al Decalogo ne ripeteva ancora, riferendosi chiaramente a legge anteriore (v. 13), il comando più importante, quale è quello contro il politeismo. Quindi, riprendendo lʼidea per poco interrotta della festa settimanale, passa naturalmente alle altre tre feste annuali. E da queste al modo come offrire il sacrifizio, dal sacrifizio alle primizie; e siccome il sacrificio pasquale era di un agnello, o di un capretto, o tuttʼal più di altro giovane animale (cfr. Deut. xvi, 2), è facile il trapasso al precetto che proibisce di cuocere i piccoli animali col latte della loro madre. Tenendo conto di questo nesso fondato soltanto sullʼassociazione delle idee, si può spiegare come nel Vecchio Testamento non solo possano, ma talvolta debbano appartenere allo stesso autore anche quei passi che sembrano a prima vista sconnessi, e malamente insieme combinarsi.

Se a questo modo di figliazione di concetti avessero sempre posto mente i critici della Bibbia, si sarebbero contentati di trovare diversità di autori dove solo è necessario, non avrebbero fatto arbitrarie ricostituzioni fondate le più sopra opinioni personali e soggettive, e non avrebbero offerto facile modo di rispondere alla pregiudicata esegesi teologica.

Resta ora a fissare a quale tempo appartengano queste leggi. Forse i vv. 23–26 del xx sono dello stesso autore che il piccolo codice, ma nemmeno questo potrebbe con certezza affermarsi. Sembra però che in ogni caso non ne differiscano per lʼetà, che noi poniamo nel primo costituirsi a politica vita del popolo ebreo. E questo non può credersi che avvenisse molto prima di Samuele, anzi più probabilmente nei primi tempi della sua così detta giudicatura.

A questa conclusione cʼinduce la nessuna menzione in queste leggi di un luogo fisso di culto, nè del potere reale, nè della dignità dei sacerdoti, nè dellʼufficio profetico, dimodochè è da tenersi che esse fossero composte prima che queste istituzioni vigessero; e alcune di esse non possono porsi più tardi che il tempo da noi indicato.

Ma nemmeno possono credersi anteriori, perchè fino allʼultimo tempo dellʼera dei Giudici non può parlarsi nel popolo ebreo di una vera e propria costituzione di vivere civile,[214] per cui si potesse comporre e promulgare un codice che regolasse la proprietà, e in ispecie la proprietà rurale, e desse altre disposizioni o rituali o civili, che soltanto presso un popolo agricolo possono concepirsi.

Si avverta però che accennando allʼetà di Samuele è solo una determinazione approssimativa che vogliamo dare sulla età probabile della composizione di queste leggi, chè volerla fissare con certo e precisissimo criterio non può pretendere una critica cauta, e che non voglia abbandonarsi ai capricci della fantasia.

Proponendosi lo scrittore Jehovista di fare opera più specialmente storica,[215] poche dovevano essere le leggi da lui accolte nel suo scritto, o da lui stesso composte, e queste per di più connesse in modo con la narrazione che apparissero discendere dalla natura stessa dei fatti. E però oltre le leggi sovra esposte non pare che nello stato presente del Pentateuco se ne possano a questo scrittore attribuire altre, o come da lui composte, o come da più antiche fonti desunte, se non quella intorno alla costituzione di una primitiva magistratura (Esodo, xviii, 21–26) e lʼaltra sulla commemorazione della escita dallʼEgitto (ivi, xii, 21–28, xiii, 3–16).

È naturale che, fatte le leggi, si provvedesse a chi doveva amministrarle, e una forma molto primitiva di magistratura è quella di stabilire dei giudici di maggiore o minore autorità, secondo lʼestensione della loro giurisdizione misurata dal numero di persone ad esse sottoposte. Quindi troviamo nel citato luogo dellʼEsodo essere istituiti come giudici dei Chiliarchi, dei Centurioni, dei Pentacontarchi, e dei Decurioni. Questa istituzione da un antico narratore[216] è stata riportata a Mosè, il quale lʼavrebbe adottata per consiglio di suo suocero Jetro; ma la fondazione di tribunali regolari non è da tenersi anteriore allo stabilimento della legge.