Tutto quanto concerne poi il diritto successorio ci riserviamo a spiegare, quando esporremo il capitolo xxvii del Numeri, ove più direttamente se ne parla.
Ma lʼaver toccato dei diritti dei figli conduce il Deuteronomista a parlare del figlio malvagio.
18.Quando sia ad un uomo un figlio ritroso e ribelle, che non ascolti la voce di suo padre e la voce di sua madre, i quali lo correggano, senza chʼesso gli ascolti, 19.lo prendano il padre e la madre, e lo conducano agli anziani della città, ed alla porta[385] del luogo, e dicano agli anziani della città: 20.questo nostro figliuolo è ritroso e ribelle, non ascolta la nostra voce, è scialacquatore e beone; 21.e lo lapideranno tutta la gente della sua città con le pietre, sicchè muoja; e tu sgombrerai il male di mezzo a te; e tutto Israele ascolterà e vedrà.
Certo che la pena della lapidazione per un giovane dissipato e contumace contro lʼautorità dei genitori, deve a noi parere soverchia e crudele. Ma ricordiamo il diritto di vita e di morte che il padre di famiglia aveva presso gli antichi Romani, e riflettiamo che il legislatore ebreo non gli concede anche per le colpe domestiche, se non il diritto di accusarlo presso i magistrati ordinarii. I quali naturalmente dovevano istruire un processo in forma regolare. Manca poi nel testo della Scrittura ogni precisa determinazione degli estremi richiesti per potere costituire un tale reato. Solo stabilisce il modo di esecuzione della sentenza. E mentre per ogni altro caso i primi esecutori dovevano essere i testimoni (cfr. xvii, 7), qui con pietoso consiglio vengono liberati i genitori dellʼaccusato dal troppo crudele officio, cui sono invece deputati indifferentemente tutti gli abitanti della città. Ma quelle più precise determinazioni che mancano nella Scrittura si trovano nel diritto talmudico, il quale inoltre ha talmente ristretto i termini di questo reato da renderlo giuridicamente quasi impossibile.
Furono in primo luogo escluse le femmine. Quindi dovendo stabilirsi lʼetà, questa per i rabbini non poteva essere inferiore di tredici anni compiuti, perchè quelli di età inferiore erano considerati minori per ogni effetto sia giuridico sia religioso. Ma compiuti i tredici anni, il tempo di tale soggezione allʼarbitrio dei genitori non durava per i rabbini al massimo più che tre mesi; perchè si teneva che a questo tempo fosse compiuta la pubertà, la quale avrebbe messo la persona per certi effetti in balìa di sè stessa, e non più trattenuta sotto una così dura soggezione paterna. Di più se anche prima dei tre mesi si fossero manifestati certi indizii di pubertà, ne derivava lo stesso effetto.
La colpa doveva consistere nel rubare al padre, e comprare carne e vino in grande quantità per farne oggetto di crapula fuori di casa con compagni crapuloni e di mal costume. Lʼaccusa doveva essere fatta da padre e madre concordi; dimodochè non solo si richiedeva il consenso di ambedue, ma non poteva essere accusato chi fosse orfano di uno dei genitori. I quali poi, spingendo i rabbini le cose fino allʼassurdo, dovevano essere esenti da molti difetti fisici, cioè nè monchi, nè zoppi, nè sordi, nè ciechi, nè muti. Dimodochè se uno dei due genitori avesse avuto qualcuno di questi corporali difetti, il processo per tale reato non avrebbe potuto nemmeno istruirsi.
La prima accusa doveva avvenire con prova testimoniale dinanzi a tre giudici, e questa non portava altra conseguenza che la fustigazione. Quando a questa prima condanna il figlio non avesse mutato costume, e fosse ricaduto nelle prime colpe, i genitori dovevano accusarlo con nuova prova testimoniale dinanzi un tribunale di 23 magistrati, del quale facessero parte i tre giudici del primo processo, e compiute le forme di ogni altra causa capitale, si dava la sentenza. Però tutto il tempo che questa non era proferita i genitori avrebbero potuto ritirare lʼaccusa.[386]
È chiaro che i rabbini mossi da altri principii in tempi di più avanzata civiltà, senza tradire la lettera della legge, contro la quale non hanno mai apertamente stabilito nessuna istituzione, hanno voluto trovar modo, acciocchè la legge non venisse in fatto eseguita. Al qual fine, se bene si guarda, sarebbe bastato anche solo fissare i termini della colpabilità nel ristrettissimo termine di tre mesi durante tutta la vita, ma ai rabbini ciò non parve sufficiente, e vollero porvi anche altre restrizioni.
Da questo caso di delitto capitale il Deuteronomista passò a stabilire una regola generale intorno alla condanna di morte.
22.E quando sia in alcuno colpa di giudizio capitale, sicchè sia fatto morire, lo impiccherai sul legno. 23.Non passi la notte il suo cadavere sul legno; anzi lo seppellirai nello stesso giorno, perchè maledizione di Dio è lʼimpiccato, e non contaminare la terra che Jahveh tuo Dio ti dà in possessione.