xxiii. 1.Quando tu vedrai il bove del tuo fratello o il suo agnello smarrito non ti ritrarre da essi, ma restituiscili al tuo fratello. 2.E se non è vicino a te il tuo fratello, o non lo conosci, raccogli quelli dentro la tua casa, e siano presso di te, fino che il tuo fratello li ricerchi; e glie li restituirai. 3.E così farai per il suo giumento, e così farai per il suo vestito, e così farai per ogni oggetto perduto del tuo fratello, che si smarrisca da lui, e tu lo trovi, non potrai ritirartene.
A questʼobbligo imposto dalla Scrittura il diritto talmudico ha aggiunto che, trovando qualche animale o qualche oggetto non proprio, se ne debba fare pubblico bando. Il quale avveniva, quando il popolo dʼIsraele aveva propria vita politica, nelle tre feste annuali, e poi una quarta volta, finita la terza festa; perchè in quelle tutti convenivano in Gerusalemme. Distrutto lo Stato israelitico, il bando deve farsi nelle Sinagoghe, o negli altri ritrovi di religioso convegno.[393] Dopo il quarto bando, chi ha trovato lʼoggetto perduto è obbligato di conservarlo; e trattandosi di animali il cui mantenimento esigerebbe cura e spese, dopo un certo tempo più o meno lungo secondo la varia specie degli animali, può venderli e serbarne il ricavato, senza che mai per diritto di prescrizione possa considerarli come suoi,[394] eccetto che il possessore non abbia in qualche modo renunziato alla ricuperazione.[395] Ma chiunque si presenti a reclamare lʼoggetto deve fornire prova o per connotati o per testimoni di essere lui il proprietario.[396] Tantochè gli oggetti che sono comunemente simili nella loro specie, e le monete di cui non possono darsi connotati, appartengono di buon diritto a colui che le trova.[397]
Molti altri particolari sono stati poi determinati dai rabbini intorno al possesso degli oggetti perduti; ma si entrerebbe qui in una troppo minuta casistica, aliena dal nostro assunto.
Al pari dellʼautore del primo codice, il Deuteronomista impone lʼobbligo di aiutarsi lʼun lʼaltro, nel caso certo non infrequente che si vedessero gli animali altrui caduti, o in altro modo bisognosi di soccorso.
4.Quando tu veda il giumento del tuo fratello, o il suo bove caduto nella strada, non te ne ritrarre, ma insieme con lui rilevalo: (Cfr. Esodo, xxiii, 5).
Un rispetto al buon costume, e la cura di allontanare gli Ebrei anche dalle occasioni che potevano condurre alle infami corruzioni praticate da altri popoli fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto.
5.Arredo dʼuomo non si ponga sulla donna, nè lʼuomo si vesta abito muliebre; imperocchè abbominazione di Jahveh è chiunque fa tali cose.
I rabbini proibiscono non solo gli abiti, ma altresì qualunque genere di ornamento femminile; come alle donne di indossare le armi proprie allʼuomo, fosse ancora che ispirate da eccezionale sentimento eroico volessero andare in guerra.[398]
Il principio di conservare per quanto possibile tutte le produzioni naturali, delle quali è permesso agli uomini valersi, sino che può tornare utile ai bisogni della vita, ma non inutilmente distruggerle, fece dettare al Deuteronomista il seguente precetto sui nidi degli uccelli.
6.Quando ti capiti dinanzi un nido dʼuccelli per via, in qualsivoglia albero, o sul suolo, pulcini o uova, e la madre covi sui pulcini o sullʼuova, non prendere la madre con i figli. 7.Manderai via la madre, e i figli prenderai per te, acciocchè ti avvenga bene e prolunghi i tuoi giorni.