Ma se queste leggi, che regolavano il divorzio, sembrano alquanto dure rispetto alla donna, fa dʼuopo dire che alcuni secoli dopo la finale compilazione del Talmud, il celebre rabbino Ghereshom, nel decimo secolo o nel principio dellʼundecimo, stabilì con una sua ordinazione che nessuna donna potesse essere ripudiata senza il proprio consenso, eccetto il caso di gravissime mancanze;[441] come pure a frenare la poligamia, stabilì la scomunica per chi si unisse con più donne.[442] Ordinazioni queste dovute certo allʼinfluenza dei costumi che già si erano resi più miti verso la donna, da riconoscere anche in lei la pienezza di certi diritti, sebbene non si pensasse ancora a porla a pari dellʼuomo. Ma pure anche nel Talmud sullʼargomento del divorzio fu fatto molto a favore della donna, quando le fu riconosciuto il diritto di chiederlo in certi casi al marito e di obbligarlo dinanzi lʼautorità giuridica a scioglierla dal vincolo matrimoniale. Questi casi erano il manifestarsi nel marito certi difetti fisici che le generassero schifo, lʼessersi dato allʼesercizio di mestieri che le producessero lo stesso effetto, come lo spazzino, il conciapelli e simili, lʼessersi manifestato nel marito qualche morbo contagioso pericoloso per il coito,[443] e anche, ad opinione di autorevoli Dottori, la provata e continuata impotenza.[444]
Ma dallʼaltro lato oltre i motivi già sopra accennati che davano facoltà al marito di ripudiare la moglie, aggiunsero la sterilità di questa continuata per dieci anni.[445] Imperocchè lo scopo religioso e morale del matrimonio essendo la riproduzione della specie, se dopo dieci anni di matrimonio una donna non restava incinta, si costringeva lʼuomo a ripudiarla, o almeno a sposarne unʼaltra, acciocchè potesse osservare il precetto religioso: crescite et multiplicamini.
Il divorzio fa al Deuteronomista ripensare in genere al matrimonio, quindi ripete con più particolare determinazione la dispensa per il nuovo maritato (cfr. XX, 7) dal servizio militare, fissandola al tempo di un anno.
5.Quando alcuno abbia sposato di recente una donna, non esca alla milizia, e non gli sia imposta alcuna cosa, libero stia in sua casa un anno, e rallegri la moglie che ha preso.
Altri precetti di vario genere, ma i più di morale intendimento, si succedono con pochissimo o verun ordine sino alla fine del capitolo.
Abbiamo già veduto quanto sia raccomandato di non angariare il povero che avesse bisogno di prestazioni, nè con usure, nè col prendergli in pegno oggetti di prima necessità (Esodo, xxii, 24–26). Troviamo qui una più particolare specificazione intorno a siffatto argomento.
6.Non si prendano in pegno le macine, neppure la mola superiore; perchè in tal modo si prenderebbe in pegno la vita.
Riportiamoci a tempi nei quali usavano piccoli mulinelli a mano anche per macinare i cereali, e vedremo quanto abbia di moralità un tale precetto. I rabbini poi, stando con ragione più allo spirito che alla lettera del testo, proibirono di pignorare qualunque oggetto necessario per preparare i cibi.[446] Ma perchè il legislatore non ha riunito questo verso col 20 e 21 del capitolo precedente, e con i versi 10–13 di questo stesso capitolo, invece che spezzare in tre brani una legge, che sarebbe stata tutta di argomento quanto mai omogeneo? Sarebbe difficile rispondere a questa domanda, se non adducendo il solito modo di comporre dei Semiti saltuario e a sbalzi, trascinato dallʼidea che a mano a mano si presenta alla mente, non guidato da un concetto ordinatore di tutto lo scritto.
7.