I talmudisti volsero questo testo a tuttʼaltra significazione, volendo trovarci la esclusione dei prossimi parenti a fare da testimoni lʼuno contro lʼaltro.[449] E per cavarne questo senso, che non vi è in nessun modo contenuto, furono costretti a dire che la preposizione per non significa invece, ma per mezzo, cioè per deposizione. Il principio di escludere i prossimi parenti dal deporre come testimoni è giusto; ma i rabbini dovevano confessare che non resulta in nessun modo da verun passo della Scrittura, piuttostochè volerlo desumere da un luogo che dice manifestamente cosa del tutto diversa.
Dopo avere con questo precetto per un momento divagato da quegli insegnamenti morali che inculcano la carità verso le classi più misere, il Deuteronomista riprende lo stesso argomento, e come massime simili ad altre già sopra esposte qui ci contenteremo di tradurle.
17.Non pervertire il giudizio del forestiere nè dellʼorfano. E non prendere in pegno lʼabito della vedova.[450] 18.E rammenta che fosti servo in Egitto, e ti redense Jahveh tuo Dio di colà; perciò io ti comando di fare questa cosa.
19.Quando mieterai la mèsse del tuo campo, se avrai dimenticato un covone nel campo, non tornare a prenderlo; per il forestiero, per lʼorfano e per la vedova sarà, acciocchè ti benedica Jahveh tuo Dio in tutto il prodotto delle tue mani.
20.Quando batti i tuoi olivi, non ricercare i rami dietro di te; per il forestiere, per lʼorfano e per la vedova saranno. 21.Quando vendemmi la tua vigna non racimolare dietro di te; per il forestiere per lʼorfano, e per la vedova sarà. 22.E ti rammenterai che servo fosti nella terra dʼEgitto, perciò io ti comando di fare questa cosa.
La ricordanza delle oppressioni di ogni maniera sofferte dagli antichi Ebrei in Egitto, doveva indurre i loro animi ad essere pietosi verso tutti i deboli ed infelici; quindi la troviamo come motivo di questi caritatevoli precetti.
I primi tre versi del capitolo xxv stabiliscono la pena della fustigazione determinata in quaranta percosse, ma lasciata allʼarbitrio dei giudici per i casi da applicarsi; giacchè il testo dice soltanto di dover percuotere il colpevole, senza specificare quali colpe erano a siffatta pena sottoposte.
xxv. 1.Quando vi fosse contesa fra alcuni uomini, e ricorressero in giudizio e fossero giudicati, sarà assolto il giusto, e condannato lʼempio. 2.E se lʼempio è meritevole di essere percosso, lo farà cadere il giudice, e lo farà percuotere dinanzi a sè, secondo la sua colpa, a numero. 3.Quaranta colpi lo farà battere, non più; acciocchè non continui a farlo battere oltre questi di gran percossa, e non sia avvilito il tuo fratello alla tua presenza.
La legge scritturale non conosce altre pene che la pena di morte, la multa, già più volte indicata nelle singole colpe, e la flagellazione che qui per la prima volta è indicata; se pure coi talmudisti non è da tenersi che sia stabilita anche in un luogo del Levitico (v. pag. 186). Dimodochè la ragione vorrebbe che questa terza specie di pena fosse da infliggersi per tutte le colpe non sottoposte alle altre due. E non molto diversamente hanno inteso i talmudisti, i quali, consentanei con sè stessi, dissero la pena della flagellazione doversi applicare alla prevaricazione di tutti quei precetti proibitivi che non avevano nella legge sanzione umana, ma ne era lasciata la pena alla provvidenza con la frase di distruzione dellʼanima (Chareth), o anche senza una tale frase (Morte per mezzo celeste), e di tutti gli altri precetti proibitivi, a cui non fosse assegnata veruna pena. A questi però posero un altro limite, sempre col mite intendimento di minorare il numero delle mancanze sottoposte a sanzione penale, esentandone tutti quei precetti la cui prevaricazione non consistesse veramente in un atto determinato e preciso, come sarebbe la maldicenza, la vendetta, il serbare rancore, lo spionaggio e simili.[451] Ma è più da meravigliare che anche per applicare la pena della flagellazione i talmudisti richiedevano che fosse stato fatto al colpevole lʼavvertimento prima che commettesse la mancanza, se non da due persone come nei delitti capitali, almeno da una, purchè, sʼintende, deponessero sempre almeno due testimoni intorno alla vera e propria perpetrazione del delitto o della mancanza.[452] Condizione questa dellʼavvertimento preventivo in ogni singolo caso e ad ogni singolo accusato, che rende molto difficile, se non quasi impossibile, intendere, come lʼapplicazione della pena potesse mai effettuarsi, secondo già abbiamo avvertito, parlando della pena capitale (v. pag. 102 e seg.).