[291.] Nullas infestas hominibus bestias, ut sunt sibi ferales plerique Christianorum expertus. Ammiano XXII. 5.

[292.] Gregor. Naz. Orat. I. p. 33. Vedi Tillemont Tom. VI. p. 501. Ed. 4.

[293.] Hist. Polit. et Philos. des Etablissem. des Europ. etc. Tom. I. p. 9.

[294.] Secondo Eusebio in vit. Const. l. II. c. 45. l'Imperatore proibì tanto nelle città che in campagna τα μυσαρα... τηϛ Ειδωλολατρειαϛ le abominevoli pratiche dell'idolatria. Socrate l. I. c. 17., e Sozomeno l. II. c. 4. 5. hanno rappresentato la condotta di Costantino con un giusto riguardo alla verità ed all'istoria, che si è trascurato da Teodoreto l. V. c. 21. e da Orosio VII. 28. Tum deinde (dice quest'ultimo) primus Constantinus justo ordine et pio vicem vertit edicto, siquidem statuit citra ullam hominum ecaedem Paganorum templa claudi.

[295.] Vedi Eusebio in vit. Const. l. II. c. 56. 60. Nel discorso all'Assemblea dei Santi, che l'Imperatore pronunziò, quando era già maturo negli anni e nella pietà, dichiara agl'Idolatrici (c. XI) che era loro permesso d'offerir sacrifizi ed esercitare ogni atto del religioso lor culto.

[296.] Vedi Euseb. in vit. Const. l. III. c. 54-58. e l. IV. c. 23. 25. Questi atti d'autorità posson paragonarsi alla soppressione de' Baccanali, ed alla demolizione del Tempio d'Iside, ordinate dai Magistrati di Roma Pagana.

[297.] Eusebio in vit. Const. l. III. c. 54. e Libanio Orat. Pro Templis p. 9. 10. Edit. Gothofr. fanno menzione del pio sacrilegio di Costantino, che essi risguardavano in molto differente aspetto. L'ultimo espressamente dichiara, che «egli si servì del danaro sacro, ma non alterò il legittimo culto; i Tempj furono in vero impoveriti, ma vi si celebravano i riti Sacri.» Lardner. Testim. Giudaic. et Pagan. etc. Vol. IV. p. 140.

[298.] Ammiano XXII. 4. parla di alcuni Eunuchi di Corte, che furono spoliis templorum pasti. Libanio dice Orat. pro Templ. p. 23., che l'Imperatore spesso donava un Tempio, come un cane, un cavallo, uno schiavo o una coppa d'oro; ma il devoto filosofo non lascia d'osservare, che ben di rado questi sacrileghi favoriti erano prosperati.

[299.] Vedi Gothofr. Cod. Theodos. Tom. VI. p. 262. Liban. Orat. Parent. c. X. in Fabric. Bibl. Graec. Tom. VII. p. 235.

[300.] Placuit omnibus locis, atque urbibus universis claudi protinus Templa, et accessu vetitis omnibus licentiam delinquendi perditis abnegari. Volumus etiam cunctos a sacrificiis abstinere. Quod si quis aliquid forte hujusmodi perpetraverit, gladio sternatur: facultates etiam perempti Fisco decernimus vindicari; et similiter adfligi Rectores Provinciarum, si facinora vindicare neglexerint. (Cod. Theod. l. XVI. Tit. X. leg. 4.). La Cronologia ha scoperto qualche contraddizione nella data di questa legge stravagante, ch'è l'unica forse, in cui la negligenza dei Magistrati sia punita con la morte e con la confiscazione dei beni. Il sig. della Bastia (Mem. de l'Acad. Tom. XV. p. 98.) congettura con un'apparenza di ragione, che questa non fosse che la minuta d'una legge, o il contenuto d'una costituzione che voleva farsi, e che si trovasse, in scriniis memoriae, fra i fogli di Costanzo, e dopo fosse inserita come un degno modello nel Codice Teodosiano.