[27.] In Suburbano Ammiano XXVI. 4. Il famoso Hebdomon, o campo di Marte, era distante sette stadj, o sette miglia da Costantinopoli. Vedi Vales. ed il suo fratello. Iv. e Ducange Const. l. II. p. 140, 141, 172, 173.

[28.] Participem quidem legitimum potestatis; sed in modum apparitoris morigerum, ut progrediens aperiet textus. Ammiano XXVI. 4.

[29.] Nonostante la testimonianza di Zonara, di Suida, e della Cronica Pasquale, il Tillemont (Hist. des Emper. Tom. V. p. 671.) brama di non dar fede a questi racconti sì vantaggiosi per un Pagano.

[30.] Eunapio celebra ed esagera i patimenti di Massimo (p. 82. 83). Egli confessa però che questo Sofista o mago, reo favorito di Giuliano, e personal nemico di Valentiniano, fu rilasciato libero, mediante il pagamento d'una piccola multa.

[31.] Il Tillemont (Tom. V. p. 21.) ha esaminato e confutato quelle illimitate asserzioni di general disgrazia che si trovano app. Zosimo l. IV. p. 201.

[32.] Ammiano XXVI. 5.

[33.] Ammiano dice in termini generali, subagrestis ingenii, nec bellicis, nec liberalibus studiis eruditus: Ammiano XXXI. 14. L'oratore Temistio, con l'impertinenza propria di un Greco, desiderò allora per la prima volta di parlar la lingua Latina, dialetto del suo Sovrano, την δὶαλεκτον κρατουσαν; dialetto Imperiale: Orat. VI. pag. 71.

[34.] La parola ανεψὶος cognatus consobrinus, esprime un grado incerto di parentela, o di consanguinità. Vedi Vales. ad Ammian. XXIII. 3. Forse la madre di Procopio era sorella di Basilina madre dell'Apostata e del Conte Giuliano zio del medesimo. Du Cange Fam. Byzant. p. 49.

[35.] Ammiano XXIII. 3. XXIV. 6. Ei fa menzione di tal voce con molta dubbiezza. Susurravit obscurior fama; nemo enim dicti auctor extitit verus. Giova però l'osservare, che Procopio era Pagano; quantunque la sua religione sembra che non apportasse favore nè danno alle sue pretensioni.

[36.] Tra i suoi luoghi d'asilo fu una casa di campagna dell'eretico Eunomio. Il padrone di essa era lontano, innocente, e non consapevole del fatto; pure appena evitar potè la sentenza di morte, e fu bandito nelle remote regioni della Mauritania: Filostorg. l. IX. c. 5. 8. e Gotofredo Dissert. p. 369. 378.