«Io non so quello date a Mes. Bartholomeo Sozino et a li altri forestieri.... m'è detto date a Mes. Bartholomeo Sozino ducati 900 o da li doi anni ducati 1000. Quando io ne avessi li appresso veneria, dummodo ne avessi licentia da li miei Reggimenti, li quali spero di ritrovar pronti a darmela, attento, come vi ho detto non voglio più leggere a Bologna etc.
«Ex Bononia di 7 Octob. 1488[329].»
Quando si erano posti d'accordo gli uffiziali dello Studio col dottore sulla sua elezione o condotta, si iscriveva il suo nome nel Rotolo, e questa pubblicazione era come la conferma solenne della nomina.
Coll'ingerenza esclusiva dello Stato nell'elezione degli insegnanti nelle università, incomincia il terzo periodo. Fin da quando alle libere repubbliche che governarono l'Italia per quattro secoli, sopravvennero le signorie e i principati, cominciò l'autorità sovrana ad esercitare una diretta influenza nel pubblico insegnamento. La più gelosa prerogativa dei privilegi scolastici che era il diritto d'elezione dei dottori, non fu tolta alle università che nel secolo XVI sebbene alcuni principi anche per lo innanzi si fossero tacitamente arrogati questo potere nominando col pretesto di accrescere lo splendore e la fama delle università i dottori e retribuendoli del proprio. Così in Padova anche nei tempi in cui l'elezione dei dottori era sempre di pieno diritto degli scolari, i principi Carraresi chiamavano i più insigni da tutte le parti d'Italia e li stipendiavano tacitamente[330].
Quando lo Stato apertamente avocò a sè il privilegio di eleggere i professori e tolse agli scolari ogni ingerenza nella formazione del Rotolo, si manifestarono nelle università gravi turbolenze. In Padova nel 1560 allorchè il Senato veneziano decretò l'abolizione di questo privilegio, tutta l'università si sollevò, e gli scolari prese le armi, gettarono le panche fuori delle scuole e impedirono a forza ai dottori di far lezione[331].
Dopo aver parlato del modo di elezione degli antichi dottori, passiamo a vedere come fossero retribuiti.
Gl'insegnanti delle università antiche mentre dapprima erano retribuiti con spontanee offerte dagli scolari ai quali prestavano l'opera loro, vennero in seguito ad essere considerati come ufficiali pubblici eletti e stipendiati dallo Stato. Perciò i modi e le forme di retribuzione nelle università del medio evo, si possono distinguere in tre separati periodi, cioè:
1º Quello delle libere e spontanee offerte degli scolari;
2º Quello del parziale intervento dei comuni nel concorrere alle spese del mantenimento dei pubblici insegnanti;
3º Quello infine dell'esclusiva ingerenza dello Stato.