Nel 1570 il Rettore dello Studio pisano riceveva dal segretario Taurelli che scriveva a nome del Granduca la seguente ammonizione:
«Con dispiacere non poco ho inteso il procedere di alcuni dottori e comparire in abito incivile non solamente per la città negoziando e procedendo indifferentemente in abito corto, ma ancora comparendo così in collegio, e negli atti pubblici; costume poco grave, e poco honorato alla professione di coloro che hanno a insegnare ad altri non solamente le lettere in cattedra, ma ancora li buoni costumi coll'esempio. Di che non dubito che se li serenissimi nostri Signori avessero notizia parimente ne avrebbero dispiacere. Esorto pertanto la S. V. a provvederci con far loro intendere, che se non correggeranno tale errore saranno costretti non solamente con riprensioni.... ma ancora nelle occasioni sarà fatto loro qualche carico nè si potranno dolere d'altri che di sè stessi[439].»
In quanto agli scolari, gli statuti impongono lo stesso obbligo di andar vestiti tutti ad un modo per essere riconosciuti dai cittadini e profittare dei diritti e privilegi propri della loro condizione.
Qualche statuto prescrivendo agli scolari un solo vestito volle rimediare ai dannosi effetti di un lusso eccessivo negli abiti dei quali alcuni dei più ricchi ambivano di fare sfoggio[440].
La veste di cui dovevano far uso gli scolari era di panno[441] di color nero. Quanto alla forma lo statuto bolognese così dispone: «........ quem pannum pro habitu superiori cappa tabardo vel gabano vel consimili veste consueta pro tunc longiore veste inferiore et clausa a lateribus, ac etiam fibulata seu maspillata anterius circa collum portare teneantur intra civitatem sub poena trium, lib. bonon. Rect. effectualiter exigenda[442].»
Così pure lo statuto dell'università fiorentina prescrive che ogni scolare vesta «.... De una cappa vel gabbano ut statuta, omnes de uno eodemque colore panni, in quo panno non sit nec esse possit accia, vel tormentina, sed totus de stame lanae nec plurium colorium variatis, cujus pretium non possit excedere aliquo modo summam XXII solidorum florenorum parvorum pro quolibet brachio, poena perjurii et librorum X florenorum parvorum cujuscumque qui pro majori pretio emet....»
Il panno inoltre, sempre secondo lo stesso statuto, deve essere di un braccio di larghezza e si chiama panno onesto o dell'onestà (pannum honestum et honestatis pannum appelatur).
Ogni scolare era obbligato di vestire nel medesimo modo a qualunque classe sociale appartenesse per nascita e grado.
Anche in altre università troviamo imposto il medesimo obbligo agli scolari e agli insegnanti. Il duca di Savoja con decreto del 1457 proibì ai dottori dello Studio di Torino di vestire in abito corto alla maniera dei laici e a chi non osservasse questo suo divieto minacciò la privazione degli onori e dei privilegi del collegio[443]. Fu soltanto nel secolo decimosettimo che quest'uso del vestire uniforme venne meno in quasi tutte le università, finchè sopravvenute nuove leggi, lo tolsero affatto essendo già mutati gli ordinamenti scolastici e le condizioni sociali che ne giustificano l'applicazione[444].
Ma per quanto le leggi si sforzassero per mantenere l'integrità e l'autonomia delle università, di allontanare da esse ogni influenza dei costumi del tempo, non poterono farle rimanere affatto estranee alle vicende tumultuose che tenevano agitata in quei secoli la società.