Nei documenti anteriori al secolo X, troviamo frequentemente ricordati i cultori del diritto sotto varii nomi (come magistri, jurisconsulti, legislatores, judices); il che dimostra che in Italia il numero dei giurisperiti non fu mai scarso.

Il re Lotario nell'anno 825 promulgò alcuni regolamenti sui feudi col consiglio dei giureconsulti di Milano, di Pavia, di Cremona, di Mantova, Verona, Treviso, Padova, Vicenza, Parma, Lucca e Pisa[25].

Nelle consuetudini delle repubbliche marittime si conservò l'uso del diritto romano come a Pisa, Genova, Venezia ed Amalfi[26], perchè quivi rimase più inalterato il sangue latino, e il commercio e la navigazione affrettarono l'indipendenza di quei popoli.

In molte città italiane i giureconsulti, che già incominciavano ad esercitare molta influenza nella società, si riunirono in Collegi nei quali, in mancanza di tribunali ordinarii si amministrava la giustizia. I cultori del diritto, quando i rapporti fra vincitori e vinti si strinsero colla lunga convivenza e i legami di intimità e di parentela fra i barbari ed i romani, erano chiamati spesso a fare da arbitri nelle quistioni private e le sentenze da essi pronunziate erano inappellabili e si dicevano Lodi (lauda)[27].

Sotto il dominio dei longobardi le tradizioni giuridiche romane non si dispersero; anzi, a cagione dei frequenti contatti che la comune religione aveva stabilito fra essi e gl'italiani, dovevano in molti casi ricorrere alle leggi dei vinti e prendere da essi ad imprestito molti principii di giurisprudenza che nelle loro consuetudini nazionali erano del tutto sconosciuti.

La frequenza dei rapporti, formatisi fra il popolo longobardo e l'italiano durante i secoli della loro convivenza, influì certamente a dare impulso agli studii del diritto; e infatti i moderni storici attribuiscono ai re longobardi la fondazione della prima scuola giuridica nel medio evo.

Il Merkel, che fu il primo[28] a dimostrare l'esistenza di questa antichissima scuola in Pavia, esagerandone per un eccessivo orgoglio nazionale l'efficacia e i resultati scientifici, pretese sostenere che il risorgimento del diritto moderno deve attribuirsi esclusivamente alle opere dello spirito germanico. Il dotto prof. Capei[29], annunziando lo scritto del giureconsulto alemanno, ne correggeva con sana critica le conclusioni; e più recentemente alcuni insigni scrittori connazionali del Merkel lo confutavano. Il Boretius[30] parlando della scuola giuridica di Pavia si ferma a dimostrare quanta parte di diritto romano si contenga nel commentario (Exposito) che riguarda quella scuola; il che basta per convincerci che la restaurazione degli studii giuridici non può essere attribuita ai longobardi. Il Ficker, che ha scritto una erudita opera sulla storia del diritto italiano, parlando di quel commentario dice che le cognizioni che vi si contengono di diritto romano gli sembrano troppo estese per poter sostenere che l'opera sia nata in una scuola giuridica longobarda.

Senza attribuire adunque nè ai longobardi nè ai romani il merito esclusivo della fondazione di questa scuola legale, che ebbe origine cento cinquanta anni prima di quella di Bologna, diremo che gli uni e gli altri concorsero a formarla.

La moltiplicità dei rapporti, che la lunga convivenza e la religione comune stabilì fra i due popoli, rese necessario, come abbiamo detto testè, la diffusione delle idee giuridiche e l'applicazione di buoni principii legislativi. I longobardi non potevano supplire col loro diritto imperfetto, e più consuetudinario che scritto, alle nuove esigenze sociali; e perciò invocarono in quest'opera di riforma legislativa il soccorso della giurisprudenza romana e crederono utile, per mantenerne le tradizioni, di fondare una scuola nella capitale del Regno.

Ma se ai longobardi si deve accordare il merito della fondazione di questo primo centro di studii giuridici che ebbe origine in Italia nel medio evo, non può negarsi che gl'italiani non portassero alla nascente scuola il concorso dei loro studii e delle cognizioni del diritto romano che coltivarono, senza interruzione, con amore indefesso, come unica eredità dell'antica loro grandezza.