[65]. Vedi le seguenti opere: Magister Vacarius primus juris romani in Anglia professor (Studiis C. C. F. Wenck. Lipsiae, 1820). — Hugo, St. del diritto romano dopo Giustiniano, pag. 155. — Savigny, op. cit., IV, pag. 348. — Hallam, Storia di Europa nel medio evo, V, pag. 194.
[66]. Iohan, Salisburiensis apud Selden, pag. 1082. — Hallam, op. cit., V, pag. 194.
[67]. Duck, De usu juris civilis.
Su questo punto molto oscuro della storia del diritto moderno, relativo all'introduzione del diritto romano nei diversi paesi d'Europa, può consultarsi con profitto un opuscolo del prof. Modderman, il quale risalendo ai tempi di Carlomagno fino ai due imperatori Federigo I e II, che fecero largo uso delle disposizioni del Corpus juri in contrapposto alle Decretali pontificie, dimostra come lo studio dell'antico diritto si diffondesse verso il mille in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e più tardi in Germania.
Anche il Savigny (op. cit., IV), sebbene non abbia svolta in un opera speciale tale quistione, pure ha riferito notizie sufficienti per illustrare questo oscuro periodo di storia. — Modderman, Die Reception des Römischen Rechts. Iena, 1857.
[68]. Modderman, op. cit. — Makeldey, Istit. di dir. rom., Introduzione, pag. 68.
[69]. Oltre il giureconsulto Bulgaro, tra coloro che presero animosamente a sostenere i diritti delle città italiane contro l'imperatore, si ricorda anche il milanese Gerardo Testa. — Muratori, Scrip. Rer. Ital., vol. VII. In Cronic. Romuald. Salernit.
[70]. La parola universitas nel significato legale esprime un'associazione di persone rivestita di capacità giuridica. La corporazione si trova indicata nei testi anche colle parole: corpus, collegium, ordo. — Istit. di dir. rom., Dig. lib. XLVII, lib. XXII.
[71]. Ho creduto bene di riferire il testo dell'autentica non trovandosi riportata integralmente che da pochissimi storici:
«De scholaribus