[316]. Lancillotto, Vita di Bartolo, cap. XII. — Di questo privilegio ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare bastardi.

[317]. Leges novae Reip. Genuae, cap. I.

[318]. Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale, essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici. Per dare un'idea della moltiplicità degli uffici che esercitavano i dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza, fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di Rodi, incaricato della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano VI al comune di Perugia.

[319]. La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).

[320]. «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo vel de se periculum fecerit cognitorem se esse bonarum Litterarum vel approbatum fuerit per Oflitiun XII Sapientium aptum esse ad Scholam aperiendam. Si quis contra auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera Bellua» (Rufo, Hist. Gym. ferr., pag. 50).

[321]. Prezziner, Storia dello Studio di Firenze.

[322]. Padelletti, Contributo alla Storia dello Studio di Perugia.

[323]. Alberigo da Rosate (De statutis quaest. 217. — Tract. univ. juris, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune, l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.

[324]. Savigny, Hist. du droit. rom. etc., vol. III.

[325]. Facciolati, Fasti, P. II, pag. 59.