[440]. Lo statuto di Bologna così dispone: «Damnosis scholarium sumptibus providere cupientes statuimus...., etc.»
[441]. «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»
[442]. Stat. bonon., lib. III, pag. 52.
[443]. Vallauri, St. delle univ. piemontesi.
[444]. Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari «possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si conviene» (Fabroni, op. cit., II, pag. 19).
[445]. Sarti, op. cit., P. I.
[446]. Ghirardacci, Storie bolognesi I, pag. 328. — Il giureconsulto Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio, invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate respondabam» (Epist. XXII). Ma i fiorentini risposero che i lettori dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande (Ant. de Pratoveteri, Epistolae, Ep. XII).
[447]. Un esempio ne abbiamo nel Sarti (P. I, pag. 105).
[448]. Rofredo Beneventano, dice (Ord. Indic., pag. 772) che gli scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere le opinioni da essi manifestate.
[449]. Mazzucchelli, Scrittori d'Italia, P. I, vol. II, pag. 464.