Nel testamento del giureconsulto Francesco Accursio fra le altre disposizioni si trova la seguente: «Lascia a Francesco figliuolo di Dota sua figliuola e moglie di M. Diotalco da Lojano i suoi libri di leggi, la somma di Azone e il libello di Rofredo, intendendo però i libri di legge che erano a suo uso speciale, e eccettuando il Codice e Digesto paterno sopra i quali ordinariamente leggeva esso testatore, non volendo però che gli abbia se non quando comincerà a udire nelle scuole; nel qual caso gli lascia ancora lire quaranta per sette anni continui, per la spesa delle scuole, e in caso che detto Francesco sia licenziato in legge e riceva i libri, gli lascia i vestimenti nuovi di scarlatto con li varrj e lire quaranta per il banchetto[214].»
CAPITOLO TERZO
Privilegi universitarii — L'Autentica di Federigo I fondamento dei privilegi scolastici — Immunità concesse alla nazione tedesca — Giurisdizione civile e criminale concessa ai dottori sugli scolari — Privilegio della cittadinanza — Esenzione dal servizio militare — Esenzione dalle imposte e gabelle — Inviolabilità personale e degli averi — Banche di prestito per gli scolari — Abitazioni riserbate agli scolari — Altri privilegi secondarii.
Coll'Autentica Habita promulgata da Federico I nella Dieta di Roncaglia nell'anno 1158, ebbero origine i privilegi scolastici delle persone che facevano parte delle università.
Prima di questa concessione imperiale le università non erano legalmente riconosciute, nè godevano di alcuna personalità civile.
La legislazione scolastica del medio evo si informò a questa autentica e gli statuti universitarii vi attinsero i loro principii e le fondamentali disposizioni.
Però è da avvertire che Federico sanzionando quella sua costituzione, intese di favorire l'università bolognese e specialmente la classe dei giureconsulti, i quali avevano dato un responso favorevole alle sue ambiziose aspirazioni di dominio universale.
I dottori bolognesi applicando soltanto a sè la concessione di quelle franchigie, vedevano di mal'occhio che le altre università, che cominciavano allora a propagarsi in Italia, ne partecipassero. Nel secolo XII fu sollevata la questione dai giureconsulti di Bologna in occasione che Pillio loro compagno, ad onta del giuramento prestato si recò ad insegnare nello Studio di Modena. Di questa divergenza si trova fatta menzione nei Commentari di Odofredo, il quale parlando di quelli che secondo l'autentica doveano essere esclusi dall'uffizio di tutori, apertamente dichiara che a parer suo non vi dovessero esser compresi altro che i professori bolognesi[215]. Il libero esercizio di questi privilegi passò in seguito anche agli artisti i quali emancipatisi dalla dipendenza dell'università delle leggi, poterono compilare i propri statuti e creare magistrati di loro scelta.
Il godimento di questi privilegi non era però comune a tutte le persone che facevano parte dell'università: ve ne erano alcune che a rigore dell'autentica imperiale, testè ricordata, non erano ammessi a risentirne ugualmente i vantaggi. I forestieri (advenae forenses)[216] erano soltanto i privilegiati, e ragionevolmente, perchè dovendo essi abitare in una città, che non era la loro patria, per tutto il tempo necessario a compire gli studii, sarebbero stati esposti alle ingiurie e alle vendette dei cittadini se una legge speciale non li avesse protetti.
Lo statuto dell'università di Bologna specifica quali erano le persone ammesse al godimento dei privilegi universitarii secondo l'ordine del loro grado, cioè: