E allora vediamo. La teorica sembra troppo nuova forse, ma appunto perchè non si ha mai occasione di svolgerla, essa non può essere affidata soltanto alla mia povera interpretazione della legge e quindi abbiamo assolutamente il bisogno di andare a cercare qualche cosa che la sorregga. Io sento tanto la mia personale debolezza nel sostenere questo, che prima di ogni altra cosa e subito, vi voglio leggere una pagina la quale forse vi dirà molto di più e forse mi dispenserà dal prolungare la mia dimostrazione. La pagina è dovuta ad un uomo che voi tutti conoscete come io lo conosco.
È una pagina di Aristo Mortara, presidente della Corte d'Assise di Milano, uomo il quale non solo è magistrato di alta coscienza, ma anche un cittadino d'esemplare moralità. Non ho mai visto Aristo Mortara per la strada se non al braccio della sua signora. Egli è uno di quei cultori veramente appassionati del sentimento della famiglia e di quanto vi è di più nobile, mi sia consentito il dire questa parola nei riguardi di un uomo che una lunga convivenza professionale mi ha insegnato a stimare assai. Orbene, sentite che cosa dice a questo riguardo Aristo Mortara, e dico quello che dice, per risparmiarmi ciò che nel suo libro sull'Oltraggio al pudore, dice l'altro magistrato egregio: l'avvocato Formica: (Attenzione vivissima)
«Viene esposto, nel negozio di un libraio, un volume osceno nella sua esteriorità (titolo lubrico, immagini oscene della copertina). Niun dubbio che questo fatto, considerato a sè, tanto come esposizione, quanto quale tacita offerta in vendita, esaurisca gli elementi del reato di offesa al buon costume; la sola percezione della immagine, o la sola conoscenza del titolo del libro essendo sufficiente a corrompere il costume dei giovani, a svelare loro turpitudini e sconcezze, a far sorgere negli stessi adulti un senso di ripugnanza per la lubricità dell'oggetto così sfacciatamente esposto al pubblico ed offerto in vendita.»
E qui osservo che offrire in vendita non vuol dire vendere, perchè quando si vuol parlare di «smercio», lo si dice come nell'articolo in cui è sancito il caso della vendita. Qui si tratta di offrire in vendita, e voi vedete subito il venditore di cartoline postali che va in giro e offre, e quando anche non si acquista mostra le figure e le leggende oscene. Ma proseguiamo:
«Supponiamo invece che sia esposto in vendita un libro dall'esteriorità perfettamente onesta, che si annunzi con titolo insospetto, ma che nel suo contenuto sia osceno. Chi giungerà a corrompere quella esposizione ed offerta in vendita? Ma certamente soltanto coloro che avranno acquistato il volume e nel segreto della propria casa ne avranno compiuta la lettura. La demoralizzazione non è inerente al fatto dell'annunzio, parte veramente liberata alla pubblicità, ma è conseguenza dell'atto proprio di colui che volle del libro fare acquisto, e pascere la mente alle lubriche narrazioni che contiene; quindi non offesa al costume pubblico, ma sibbene e solo a quello privato.» (Applausi)
E qui viene l'obbiezione del Pubblico Ministero:
«Senonchè si può obbiettare che la pubblicità, la réclame in sè stessa, non ha altro scopo che quello di diffondere un libro il quale è offensivo del costume. Il mezzo usato per la offerta in vendita, per quanto rivestito di veste bella, deve diventare obbietto di sanzione penale appunto perchè ha l'attitudine di raggiungere un fine vietato dalla legge.» E allora leggiamo:
«Stimiamo necessario di porre in guardia da queste precipitate conclusioni… Noi le impugniamo perchè alla moralità privata o individuale debbono provvedere i singoli cittadini; ciò rientra nell'ambito della educazione domestica, e non tocca la mansione legislativa; la scelta della letteratura e quindi l'acquisto di un libro buono ed utile, anzichè di un libro immorale e dannoso, non si può neppure in via indiretta far rientrare nel codice penale.»
O signori del Tribunale, ecco che noi scopriamo la intenzione del legislatore, ecco che noi vediamo perchè dopo essersi proposto nella dichiarazione della relazione ministeriale di non invadere il campo della morale, ma di punire l'oltraggio al pudore solo quando reca pubblico scandalo,—sono le parole del legislatore,—dopo avere esentato da ogni responsabilità la rappresentazione di oscenità fatta in privato, il legislatore non potesse pensare a colpire altra cosa fuori di quel che costituisce è l'incitamento pubblico, la rappresentazione di un qualche cosa che abbia nella sua esteriorità, nella sua offerta, lo stigma delle oscenità e quindi pubblicamente, indipendentemente dall'esame e dalle indagini particolari che ciascuno andrà a fare di questo corpo del reato in casa sua, costituisce un pericolo e un danno per la società e per i cittadini.
Guardate, o signori del Tribunale: con una frase molto semplice, in un altro punto, in un altro suo libro il magistrato che io vi ho ricordato pochi minuti or sono, descriveva quale è il diritto che si è voluto tutelare con queste sanzioni. Io purtroppo ho perduto le carte, ma mi ricordo a memoria. Diceva Aristo Mortara in un'altra pubblicazione: