| [291] | Liban., II, 164, 2 sg. È interessante il vedere come il
giudizio di Libanio sull'opera rapace del clero e dei monaci si
accordi con quello di Zosimo il quale dice che costoro «col pretesto
di dar tutto ai poveri hanno impoverito tutti» (449). Chi
fossero i σωφρονίσται è chiarito da una legge di Teodosio del 392.
Sono quei defensores e quei curiales ai quali l'imperatore commette
la cura di vegliare all'osservanza del suo divieto d'ogni
culto pagano, e di deferire ai giudici i trasgressori. Il discorso
di Libanio è rimasto senza effetto, anzi ebbe un risultato opposto
a quello che egli ne sperava. Infatti, mentre dalla sua parola appare
che, se eran vietati i sacrifici, non lo era il rito dell'incensamento,
la legge del 392, posteriore al discorso lo vieta esplicitamente,
e minaccia la confisca di tutti i luoghi dove l'incenso
avesse fumato: «omnia loca quae turis constiterit vapore fumasse
fisco nostro adsocianda censemus».
|