CAPITOLO XI
Se contradicea alla giustizia la detta pragmatica.
Sopra questo particolare, che è la quinta ragione che si porta in contrario della pragmatica, che non dovea limitare il prezzo certo del cambio, essendo quello libero, si fatica molto in risolverla, dicendo che l'ha ritrovata in bocca di tutti negozianti, e va domandando la ragione perché il cambio debba essere o sia libero, affermando che nisciuno gli lo sappia dire, adducendo diversi essempi di Roma e Genoa che si siano fatte o simili o in cose simili limitazioni: possendosi con due parole risolvere che, essendo vero che il cambio alto e libero causi un danno publico di fare impoverire il Regno, non solo è lecito a chi governa d'alterare e mutare la qualitá e natura de tutti contratti, ma lo deve fare, essendo obligato preferire l'utile e beneficio publico al privato. E cosí vedemo che si limitano e metteno prezzi certi a cose comestibili e altre quando bisogna e importa al beneficio publico, si proibisce il comprare e si forza a vendere, e altre cose; né alcuno, essendo vero che il cambio alto facesse simili danni, possea dubitare che non si dovesse fare la limitazione. Come all'incontro, non essendo vero il danno publico predetto, in nissun conto da chi governa si deve limitare prezzo certo, essendo e dovendo il cambio essere libero, ché altrimente se li farria torto, togliendoli quel che la legge gli ha permesso. E, perché a questo mi osta quello che dice, che vorrebbe sapere perché il cambio è o deve essere libero, e che nisciuno gli saprá ciò dire, acciò conosca questa ragione non essere tanto difficile di ritrovarla, anzi facile, che cosí sia, sta notata nella legge «Sicut», nel Codice, nel titolo De actionibus et obligationibus, dove si dá regola generale che li contratti da principio sono di volontá e, dopo fatti, diventano di necessitá: sí che, essendo la volontá di sua natura libera, segue che li contratti da principio siano tutti liberi; e, mentre il cambio è contratto, segue la medesima natura degli altri, che sia da principio libero. Qual libertá di contratti non consiste solamente nell'essenzia sola di farli o non farli, ma nelle qualitá e proprietá ancora e accidenti, purché non siano reprobati dalla legge. Sí che concludasi senza dubbio alcuno che, se fusse stato vero che l'altezza del cambio causava il danno predetto, giustamente si dovea limitare il prezzo del cambio; ma, non essendo vero il danno, in modo alcuno si deve alterare la sua natura, ma lasciarsi nell'istessa sua libertá: ché altrimenti saria toglierli quel che gli ha concesso la legge.
Trattar sopra l'essempio addutto della riforma di Roma, levando il pagare o cambiare a ducato d'oro di Camera mutandolo in scudo, e cosí di quelli di Genoa, non è a proposito mio: sí bene nella terza parte si trattará si era piú espediente a Roma si cambiasse o pagasse li diritti in ducati di Camera o in scudi, secondo la reforma che dice, e cosí se il ducato è aereo, come afferma.
CAPITOLO XII
Degli altri effetti, che dice seguitare da detta pragmatica, se siano veri.
La sesta difficultá, che dice aver ritrovata ed essere di molta considerazione, ciò è che li negozianti di Regno e altri luochi non vorriano piú comprare le robbe per cavarle fuora, per il mancamento del guadagno del cambio; poiché, essendo cresciuto in Regno il prezzo delle robbe, con portarle fuora non si guadagna fuorché nel cambio, il quale tolto, si lascia di comperare. Al che risponde, dicendo questa difficultá esser vana, per aver dimostrato con ragioni demostrative tutti gl'inconvenienti nascere dall'alto e disordinato cambio, e, dovendosi remediare a questo, non fa il caso l'interesse d'alcuni particolari. Al che si potria dire che, essendosi tutte sue ragioni resolute, e fattosi conoscere che niuno disordine apporti al Regno il cambio alto o basso, che resti la difficultá risoluta. E, se fosse vero l'assunto che non vi fosse altro guadagno che del cambio alto, e, quello mancando, mancaria di estraersi la robba, la pragmatica dovea essere alzare piú il cambio; ma l'assunto non è vero, ché, se sono incarite le robbe in Regno, bisogna che piú incariscono fuora, e, se non incarissiro, come son salite di prezzo, ritornariano a calare. Sí che la difficultá saria stata nulla, se fusse stato a proposito il bassare il cambio.
Segue la settima difficultá, che è: l'altre piazze, riformando loro il cambio a segno che sará il medesimo, impediranno l'effetto. Al che risponde che questa ragione non è pratticabile, per cambiare tutte le piazze, fuorché Fiorenza, con moneta effettiva (contradicendosi a quel che ha detto di sopra, mentre facea al suo proposito, che il scudo di cambio è aereo), né d'altra maniera potriano impedire che, crescendo o diminuendo il scudo di prezzo, lo che facendo, causaria, in ognuno delli modi, che tutto l'oro o l'argento venesse in Regno. Lo che è mero pensiero; e, perché se ne ha da trattare nella terza parte, quando si discorrerá se crescere o bassare monete proprie o forastiere possa importare di fare venire o mancare monete nelli regni, si tralascia. Ma, in quanto spetta alla presente difficultá, ho ritrovato il modo facile e diretto d'impedire e fare ritornare la provisione vana, se a loro avesse causato danno notabile, di riformare eglino nel medesimo modo e far l'ordine medesimo di limitare il prezzo, alzandolo e non bassandolo, come si è detto di sopra; né a questo importaria la moneta essere effettiva. E che ciò sia vero, lo confessa esso nel scudo aereo di Fiorenza, nel quale dice che possea bassare il prezzo, apprezzandosi lire sette; e in tal caso dice che il Regno dovea tanto piú bassare il prezzo del cambio, come dopo non avesse possuto Fiorenza bassare di nuovo il prezzo del scudo. E, se replicava, replicare:—Perché dunque non potria essere il medesimo nel limitare o alzare il prezzo al cambio come al scudo? E, dato che fusse vero l'assunto, l'altre piazze non posseano impedire, come Fiorenza, per essere la moneta di cambio effettiva e non aerea, nella quale, mutandosi prezzo, si causasse danno? Perché non posseano le piazze, volendo, la moneta del cambio farla diventare aerea da effettiva?—Nisciuna cosa l'impedeva, con altre ragioni in contrario, che si lasciano.
Circa l'ottava difficoltá, che falliranno molti mercanti; e la nona, se fusse usurario; e la decima, se questa pragmatica facea che la piazza di Napoli mettesse legge all'altre piazze, non occorre discorrere, per non importare al proposito, e voler rispondere a pensieri e difficultá senza fondamenti, e diffondersi ed empire carte; e cosí sopra l'altre difficultá, giaché si è detto soverchio per il fine per il quale si è fatto il discorso, se è vero o falso, non è del mio intento.