L'oncia dell'oro puro valerá d'imperiali lire 72 soldi — d. — il denaro » 3 » — » — il grano » — » 2 » 6 il quarto del grano » — » — » 7-1/2 l'oncia dell'argento fino o di coppella » 6 » — » — il denaro » — » 5 » — il grano » — » — » 2-1/2 il quinto del grano » — » — » 1/2

E de' quai pesi e valori diffusamente e chiaramente si tratterá nel capitolo XXXIII.

CAPITOLO IX

Come tutti gli ori giá coniati si possono ridurre a giusta proporzione nel far pagamenti.

Ancorché vi siano di molti ori di varie finezze, come ducati, zechini, fiorini d'oro e simili, che passano la finezza di denari 22, e d'altre sorti che non vi arrivano, come «rainessi», «bisilachi» o simili monete di oro basso; nondimeno saper si dee che il conto e valore di essi si può fare avendo riguardo al pur'oro che in loro si trova, come per questi essempi. S'alcuno sará debitore di lire 792 d'imperiali, quali sia tenuto pagare in tant'oro, e le pagherá con tanti ducati o scudi o altre sorti di monete d'oro, nelle quali vi siano once undeci di pur'oro; in tal modo il creditore verrá sodisfatto. E s'alcuno sará debitore di ducati 100 d'oro in oro e vorrá pagare con tant'oro coniato, non avendo delli ducati, gli potrá pagare con tanti scudi, e nel modo che si mostra nella settima utilitade delle dodici. E cosí s'alcuno sará debitore di scudi 107 overo 108 d'oro in oro, per conto di un contratto giá fatto anni 30 o 40, e vorrá pagare il debito con scudi delli correnti nominati «dalla balla», sará necessario pagarlo con tanti di questi, ch'in essi vi siano once undeci di pur'oro; e ciò perché a tal tempo in detti scudi 107 o 108, quali erano una libra di scudi, vi erano once 11 di dett'oro puro, e con l'ordine che nella detta settima utilitade diffusamente si tratta.

CAPITOLO X

Che nel fare i contratti si potrá parlare a libre ed once di oro puro coniato ed a ducati o a scudi; e parimente si potrá dire a libre ed once d'argento di coppella coniato ed anco a lire, soldi e denari.

Dalle cose sin qui dette manifestamente si conosce che in tutti gli instromenti e contratti, o publici o privati, che si faranno da ora inanzi, i notai ed i contraenti potranno ridurre e concludere la somma del credito o debito a peso di oro puro o di argento fino coniato, nel modo che per le tariffe appieno vien dichiarato; e sará cosa facilissima da fare. E per essempio dico: s'alcuno si creerá debitore di ducati novantasei, quali peseranno una libra di oro di finezza di denari 24, cioè puro, costui sará tenuto pagare once 12 di pur'oro coniato o in ducati o in altra sorte di monete d'oro, nelle quali vi siano le dette once 12 d'oro puro; e se il creditore si contenterá di accettare in sodisfazione monete d'argento, si dee considerare che 12 via 12 fanno la somma di 144, e cosí once 144 d'argento di coppella coniato (ancorché accompagnato come nelle tariffe) saranno il giusto pagamento del debito giá detto; e se pur si volesse parlare a lire, conciosiaché il ducato valerá lire 9 d'imperiali, si può dire che col detto argento coniato in qualsivoglia sorte di monete, che valeranno lire 864, si pagherá il suddetto debito delli ducati 96, e si potrá anco in qualunque pagamento parlare a lire, soldi e denari; perché, quando si fará la numerata, o di monete d'oro o d'argento, si dovrá sempre intendere che in esse vi sia la quantitá in peso del puro e del fino che veramente esser vi dovrá, secondo la real forma e come nelle tariffe.

CAPITOLO XI

Come i prencipi potranno affittare le loro entrade a libre di oro puro e di argento di coppella coniati.