Primieramente voglio che avvertiate che fa di bisogno intendere la causa perché fosse introdotto l'uso de' danari, e poi a spese di cui dovessero di ragione essere fatti; ed, essendo fatti, se sia di necessitá che di tempo in tempo per diverse cause siano quasi tutti rifatti, annichilando contro ogni dovere le memorie di que' re, principi e repubbliche, sotto l'autoritá de' quali la prima volta siano stati coniati; ed, essendo fatti o rifatti, se debbano essere spesi per i sopravalori che ad essi nelle proprie zecche siano stati costituiti, dando danno ora a questo ed ora a quell'altro particolare, ed anche molte volte ad alcuni popoli, a' quali siano trasportati da diverse persone per spenderli sotto certi titoli di valori, che a certe sorta di monete vengono alle volte attribuiti.

E quanto a quello che ho detto: che prima fa di bisogno sapere la cagione perché sia stato introdotto l'uso del danaro, dico che Aristotile, padre e fondatore delle umane scienze, in quei capitoli dell' Etica e della Politica giá dall'autore citati, in questo modo diffinisce: «L'uso del danaro essere stato introdotto dagli uomini per necessitá e sotto ordine di legge, affinché fosse mezzano per poter fare piú agevolmente le uguali permutazioni e commutazioni in quelle cose che a ciascuno facessero di bisogno, ed anche acciocché fosse una pubblica e comune misura a tutti per poter fare tali contratti giustamente, e che ne' pagamenti ciascuno, in qualunque paese che si trovasse, potesse intieramente conseguire ogni sua ereditá, fosse per qualsivoglia causa creata». Ma, perché in tutte le zecche vengono cavate le fatture dal corpo delle monete, ed ancora per essere fatte sotto ordini diversi da cittá a cittá e da provincia a provincia, onde ne procede che di tempo in tempo, ed anco quasi di continuo, vengono alterati i prezzi dell'oro e dell'argento, per lo che sono poi fuse e rifatte le monete da paesi a paesi; però il danaro non può essere la detta pubblica misura, perciocché, per le differenze che si trovano tra le monete fatte e coniate sotto l'autoritá di un principe a quelle di un altro, il piú delle volte da molti popoli vengono ricusate, ora per li bandi sopra esse fatti ed ora perché non le vogliono accettare, dubitando di non poterle poi spendere in altri paesi se non con gran perdita, ed anche perché non le tengono per cosí buone come quelle ch'essi sono soliti di spendere nelle loro cittá o patrie. E cosí, per le dette cause o simili, si può veramente dire che il danaro tiene solamente il titolo della pubblica e comune misura di parole, ma non di fatti; e ciò, perché il corso suo non è universale, ma è solamente particolare. E ben si sa che una misura non si potrebbe giammai addimandare «pubblica», quandoché ogni qualche anno ella venisse mutata dall'essere suo, e che fosse abbreviata od accresciuta od aggrandita, ovvero fatta piú piccola dall'ordine suo reale, ora in un paese ed ora in un altro.

E, per farvi capaci e chiari di quello che mi avete proposto nel vostro primo quesito: che, se fosse costituito che la spesa del fare li danari spettasse a coloro che ne volessero far fare, poche zecche lavorerebbono, e che perciò in progresso di tempo le monete quasi si annichilerebbono; attendete, vi prego, a queste mie brevi annotazioni.

Avete da considerare che tutto l'oro e l'argento, che dalle miniere giornalmente si cava, vien cosí cavato principalmente per utile, guadagno e ricchezza de' padroni di esse, con animo ed intenzione di farlo poi ridurre in danari sotto l'autoritá di un qualche re, principe o repubblica, per prevalersene per suo proprio e particolare interesse, come sarebbe in comprare mercanzie, far pagamenti, comprare palazzi e possessioni, o per spenderli in fare simili contratti, ed anche in altre cose, secondo i loro diversi appetiti; la qual loro intenzione di monetarli cosí procede, perché non possono di propria autoritá farli coniare, sebbene fossero fatti con tutte le debite qualitá, onde sarebbono giudicati per falsi, e questi tali verrebbono condannati come falsari. Né meno possono compartire essi preziosi metalli in varie sorta di frammenti, con farvi sopra certe sorta di segni, che dinotassero la quantitá in peso del puro e del fino che fosse in ciascuno di essi frammenti o pezzetti, perché non li potrebbono poi commutare in altre cose che a loro facessero di bisogno, ed ancora perché non se ne potrebbono servire in far pagamenti. Laonde essi padroni sono di ragione obbligati di passare per via delle zecche, delle quali i re, i principi e le repubbliche sono veri e legittimi padroni, li quali vogliono minutissimamente intendere e sapere come passino le cose che dai loro governi dipendono, ed in particolare le cose delle monete. Essi signori, che in ciò non pongono altro del loro fuorché il consenso e la pura autoritá per ordine di giustizia e per onor proprio, non vogliono concedere che sotto l'ombra loro siano fatti li danari a modo di quelli che ricevono di farli fare, ma vogliono che siano fatti sotto gli ordini giusti e che da essi siano stati approvati. E, sebbene in una Dieta fosse dichiarato, e poi dai re e principi fosse costituito che i danari fossero fatti a spese di coloro che li facessero fare, cioè che avessero oro o argento da mettere in zecca, saper si deve che ciò non potrebbe in alcun modo recar danno a questi tali, perché, dopo fatti i danari, essi si troverebbono avere in cassa quel medesimo argento ed oro che da loro fosse stato posto in zecca, cioè quella istessa quantitá in peso del puro e del fino; li quali danari potrebbono poi anche tenere presso di sé a loro piacere, perciocché ne sarebbono liberi padroni, come erano ancora dell'oro e dell'argento innanzi che lo facessero coniare. E si dee venire in questa considerazione: che quelli, che hanno fatto le spese per cavare e trovare i detti preziosi metalli, non hanno finito di fare tutte le spese necessarie intorno di ciò, sinché essi non li avranno ridotti in danari a loro spese; perché, essendo cosí coniati, il tutto vien fatto solamente, com'è detto, per loro particolare interesse: e, quando tutto ciò fosse osservato, ne succederebbe che questa particolare azione passerebbe poi in beneficio pubblico ed a pubblica comoditá. E che ciò sia il vero, ditemi, per vostra cortesia, che obbligo devono avere quelli che ricevono li danari a coloro che ad essi li pagano, sebbene anche li avessero fatti fare a loro spese? Certamente, si può dire, nessuno; perciocché o che li ricevono in pagamento per un qualche loro credito, ovvero per un qualche contratto di mercanzia o case o terreni o altre cose ad essi vendute. E, quando tali danari sono poi passati per varie e diverse mani, che obbligo hanno d'avere quegli ultimi, che gli hanno ricevuti, a coloro che li fecero fare? Veramente niuno, perché il piú delle volte e quasi sempre avviene che essi non conobbero, né meno viddero mai coloro che li fecero fare. Adunque si ha da concludere e dire che le fatture delle monete devono esser pagate da coloro che vogliono far ridurre in danari i propri ori ed argenti, siano di qualunque sorta si vogliano, o dalle miniere, o per averli ricevuti cosí grezzi o in massa in contraccambio di alcune robe o mercanzie, o avuti per ereditá, ovvero in qualunque altro modo si voglia; perciocché essi subentrano e restano in quell'obbligo, nel quale era il primo che li cavò dalla miniera.

Tra li signori dottori leggisti, nelle loro dotte ed argute questioni, quasi sempre si è disputato: se la spesa del far ridurre l'oro e l'argento in danari dovesse spettare solamente a' principi ovvero alle repubbliche; e mai da alcuno di loro, ch'io sappia, non è stata posta in campo questa proposizione insieme colle altre, cioè se tale azione debba appartenere solo ai particolari e non ai principi né alle repubbliche, essendoché i principi e le repubbliche nel fare i danari non vi hanno da porre cosa alcuna del suo, eccetto che l'interporvi la regale autoritá. Ora, perché vien palesata dall'autore questa nuova e non mai da altri allegata proposizione, il dovere vorrebbe ancora che un qualche dotto leggista ovvero qualche spirito elevato, pigliandosi a petto questo fatto, si affaticasse ancor egli in dimostrare colle sue concludenti allegazioni e ragioni che questo nuovo ordine dovrebbe in effetto essere posto in esecuzione, e con ogni suo sforzo far conoscere alle genti che egli è di necessitá che siano affatto levate via quelle antiche opinioni de' dottori, le quali non sono né mai potranno essere in parte alcuna al mondo accettabili; affinché una volta e per sempre siano estinti li gran disordini che di continuo succedono per l'alterazione dei prezzi dell'oro e dell'argento; i quali disordini, a guisa di un grande incendio, quasi il mondo tutto abbruciano e distruggono.

E, s'egli è pur vero, come cosí è, che quelli, che vogliono far ridurre in danari i loro ori ed argenti per proprio utile e particolar interesse, sono tenuti di pagare le fatture, qual sorta di ragione sarebbe che, dopo fatta la Dieta e confermati gli ordini, si avesse a permettere che nelle monete, che di nuovo si facessero, non fosse posta la debita quantitá in peso del puro e del fino, secondo gli ordini delle costituzioni; e che ancora fossero spese per li valori non corrispondenti alla loro intrinseca bontá, con danno e perdita di ciascuno che le ricevesse; e che l'utile di tal danno dovesse essere solamente di coloro, che le facessero cosí fare con men fino e puro della debita costituita proporzione?

Vi ho detto che chi fará ridurre il suo oro o argento in monete a sue spese si troverá poi anche avere quella medesima quantitá in peso del puro e del fino, che da lui sará cosí stata posta in zecca. E, perché dubito che mi potreste replicare, dicendo: —Come ciò può essere? conciossiaché l'autore dica nel capitolo XV del Discorso che chi porrá oro o argento in zecca, per farlo coniare, pagherá le fatture o con oro o argento avanzato al zecchiere nel compartirlo in fare le monete, ovvero pagherá esse fatture di quegl'istessi danari levati di zecca o d'altri, ecc.: però, per levarvi di questo dubbio, vi dichiarerò il tutto con questo esempio. Sará un principe, che si troverá essere padrone di una qualche miniera di oro o di argento, la quale frutterá ogni anno sino a dodici o quindicimila scudi di valore, e si troverá poi anche avere di entrata, di dazi e di possessioni e di altre simili cose, sino alla somma di cento o di centocinquantamila scudi l'anno. Esso principe, per fare qualche degna memoria di sé o per qualche suo comodo o particolare interesse, fará ridurre in danari ogni anno la metá di dett'oro o argento, e l'altra metá la riporrá nel suo tesoro. Voi qui mi direte che in queste monete egli perderá quel tanto di argento o di oro quanto importano le fatture, e che perciò egli non avrá poi la medesima quantitá del puro e fino, come di sopra si è detto. Intorno a ciò dovete considerare che, sebbene tal principe avrá fatto la suddetta spesa in far ridurre il dett'oro o argento in danari, egli perciò non perderá cosa alcuna, anzi ne riporterá alfine utilitá maggiore; conciossiaché, s'egli spenderá i detti danari, cosí a sue spese fatti, nel pigliar poi altri danari, fatti in altri luoghi sotto l'ordine istesso, ovvero de' tassati, egli rimetterá in tesoro altrettanto oro puro o argento fino ridotto in monete quanto era in peso e di valore tutto quello che da lui fu posto in zecca per farlo coniare. Oltre di ciò, che credete voi qual quantitá debba poi essere maggiore: quella dell'oro o argento che il detto principe fará cosí monetare a sue spese, o quella ch'egli riceverá delle sue entrate? Senza dubbio mi direte che sará assai maggiore e di gran lunga quella delle entrate. Il simile ancora avverrá a coloro che si troveranno avere quattro o sei libbre di oro o di argento; perciocché, se essi lo faranno ridurre in danari a loro spese, li spenderanno e ne potranno dappoi anche ricevere da altri in maggior somma di quelli che all'altrui spese saranno stati fatti, ovvero de' tassati sotto l'ordine. E potrebbe essere che alcun principe o altri ancora in vita sua, per una volta sola o due o tre, farebbe cosí ridurre in monete una qualche quantitá del suo oro o argento, e che tal quantitá sarebbe pochissima, avendo riguardo alla gran quantitá di quello che d'altre parti egli piglierebbe mentreché vivesse.

E, per render alquanto piú facile l'intelligenza del detto concetto, ne darò ancora questo piccolo esempio. Sará qualcuno che si troverá avere una libbra d'argento fino, la quale nel monetarla sará apprezzata lire 72 d'imperiali. Queste monete, levate di zecca, ascenderanno alla somma e valore delle dette lire 72; e, se delle istesse monete egli pagherá al zecchiere la sua mercede, vero è che non gli tornerá in mano la sua libbra intiera del detto argento, nemmeno saranno lire 72. Ma qui dovete considerare che, se colui, che avrá pagato la fattura di esse, piglierá poi da altri per qualsivoglia causa delle monete che valeranno lire 72, cioè o delle tassate ovvero di quelle che di nuovo con le loro note impresse saranno state fatte, ancorché di varie leghe e valori, ritroverá che in queste sará una libbra di argento fino, la quale intieramente gli sará rimessa in luogo della sua; ed anche dappoi gli succederá grande utilitá, ogni volta che egli riceverá delle monete che ascenderanno alla somma di lire 72, perciocché sempre si troverá che in quelle sará una libbra di argento fino. Il simile ancora riuscirá per conto delle monete d'oro di qualunque sorta, che saranno state tassate, ovvero che sotto l'ordine si troveranno nuovamente fatte; essendoché in ogni numerata di lire 72 ciascuno saprá e conoscerá che in esse monete veramente si troverá essere un'oncia di oro puro. Questi esempi vi ho cosí proposti, per essere in conformitá del vero e real fondamento di uno per dodici e dodici per uno, cosí de' pesi come de' valori, giá dall'autor nostro per l'argento e per l'oro nominati ed al mondo palesati.

Ed in questo modo e con quest'ordine si ha da intendere che ciascuno, che fará coniare il suo oro o argento a sue spese, si troverá avere la medesima quantitá in peso del puro e del fino, come di sopra vi ho espresso; e ciò sará perché in universale si troverá esser costituito il prezzo fermo e stabile per sempre ad essi preziosi metalli, tanto a quelli che di nuovo si ridurranno in danari, quanto a quelli che si troveranno essere nelle monete giá fatte, che sotto l'ordine reale si tasseranno, ne' valori de' quali verranno affatto ed in effetto escluse le fatture ed anche ogni altro indebito valore.

E, se per le dette ragioni manifestamente si conosce che non tornerá danno alcuno, anzi che apporterá molto utile a' principi ed agli altri che faranno far danari a loro spese, quanta maggiore utilitá sará a que' principi, a quelle repubbliche e ad altri, che non faranno mai spesa alcuna in far danari e che ne piglieranno di continuo, per i loro dazi o entrate, de' tassati ovvero di quelli che all'altrui spese saranno stati fatti e coniati?