I giudizi non potranno estendersi oltre la remozione dall'ufficio e l'incapacità di esercitare uffici di onore di fiducia e di lucro; ma la parte condannata dovrà ciò nonostante andare soggetta ad accusa, a giudizio, a condanna ed a pena, secondo le leggi comuni.

Sez. 4. I tempi, i luoghi e la maniera di procedere alle elezioni dei senatori e dei rappresentanti saranno prescritte per ogni Stato dalla rispettiva legislatura; ma il Congresso potrà in qualunque tempo, mediante legge, fare od alterare quei regolamenti, eccettuato quello relativo ai luoghi scelti per l'elezione dei senatori.

Il Congresso si adunerà almeno una volta all'anno, che sarà il primo lunedì di Dicembre, salvo che un decreto del Congresso medesimo fissi un giorno diverso.

Sez. 5. Ogni Camera sarà giudice delle elezioni, poteri e qualifiche dei propri membri ed in ognuna la maggioranza costituirà un quorum per il disbrigo degli affari; ma la minoranza potrà rinviare le adunanze e potrà essere autorizzata a costringere i deputati assenti a venire alle adunanze stesse in quella maniera e sotto quella comminatoria che ogni Camera sancirà.

Ogni Camera potrà determinare le regole dei suoi procedimenti, punire i suoi deputati per la cattiva condotta, e, con due terzi dei voti, espellerli dal suo seno.

Ogni Camera terrà un giornale dei suoi procedimenti, pubblicandolo periodicamente, ad eccezione di quelle parti che a suo giudizio richiedano il segreto; ed i si ed i no dei membri della Camera, su qualunque questione, saranno, ad istanza di un quinto dei presenti, registrati nel giornale.

Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà senza il consenso dell'altra differire le sue tornate al di là di tre giorni, nè cambiare il luogo di riunione.

Sez. 6. I senatori ed i rappresentanti riceveranno pei loro servizi un compenso, determinato per legge e pagato dal tesoro degli Stati Uniti. In tutti i casi, eccetto quello di tradimento, fellonia e violazione della pace, non potranno essere arrestati mentre assistono alle sedute delle loro rispettive Camere, nè quando vi si recano o escono; e non potranno neppur esser chiamati a render conto in altri luoghi dei discorsi tenuti alla Camera o delle discussioni a cui avranno preso parte nel suo seno.

Nessun senatore o rappresentante potrà durante il termine pel quale è stato eletto, essere nominato a qualsiasi ufficio governativo creato in quel tempo o del quale sia stato accresciuto lo stipendio; e finchè esercita qualsiasi ufficio governativo non potrà essere membro nè dell'una nè dell'altra Camera.

Sez. 7. Tutte le proposte di legge per imporre tasse ed accrescere le rendite dello Stato dovranno partirsi dalla Camera dei Rappresentanti; ma il Senato potrà proporre gli emendamenti o concorrervi come per le altre proposte.