.XX.

Vi concediamo, che possiate tenere in detta Citta' di Pisa, e' terra di Liuorno, una Sinagoga per luogo, nella quale possiate usare tutte le vostre Cirimonie, precetti, & ordini hebraiche, & osseruare in essa, e' fuora, tutti i ritti, nelle quali non uogliamo che alcuno sia ardito farci alcun insulto, oltraggio, o' uiolenza, sotto pena della disgratia nostra, si come non ardirete alcuno di uoi sotto qualsiuoglia protesto, & in qualsiuoglia modo, persuadere al medesimo ritto alcun Christiano, uogliamo siate puniti, e' seueramente, e' conforme alle leggi gastigati.

.XXI.

Caso che alcuno di uoi uenisse a morire senza sucessori heredi, ui concediamo, che possiate del vostro restare[[4]] e' lassare a chi ui piacera', e' cosi medesimamente morendo senza far testamento, non lasciando eredi, restino le faculta' alla Sinagoga, & li massari habbino autorita' di far complire tali testamenti, e' cosi ogn'altra sorte[[5]] di testamento, e' qualsiuglia de vostri eredi, che haueranno, a conseguire le loro eredita' tanto per testamento, quanto senza, habin testato, uogliamo, che possino conseguirla liberamente, senza pagare gabella alcuna.

.XXII.

Vogliamo che ne vostri contratti di Mercanti, bazzarri, e' uendite, e' compri, che farete nelli stati nostri, non habbino conclusione di mercato, se prima esso bazzarro, o' compra, o' uendita non sara' sottoscritta in foglio, o' libro, il uenditore, con il compratore.

.XXIII.

Vogliamo, che a libri vostri, segnati, e' tenuti pero' conforme alli ordini de' libri delli altri mercanti, si dia piena & ampla fede, come a libri delli altri nostri mercanti, & artieri del nostro dominio, a' dichiaratione del uostro Giudice, e' come sin hora si e' usato, e' osseruato, e' non altrimente.

.XXIV.

Vogliamo ancora, che i uostri giorni del Sabato & altre feste hebraiche, oltre alle feriate della citta' di Firenze, sian in utile, e' feriate, ne' si possa in tali giorni agitare, ne' piatire, ne' imponer contro di uoi, ne di altri ammettendoui exnunc perferiate inutili.