.XXX.

E piu' ui concediamo, che tutti i capi di casa possino portare, & usare tutte le sorte di arme, non prohibiti, e' difensiui ordinarie per tutti li stati nostri, eccetto pero' nella Citta' di Firenze Siena, o Pistoia.

.XXXI.

Vogliamo, che nessuno possa goder alcuno de li detti Preuileggi, se non saranno nominati, e' confermati nelli Capi della Sinagoga con interuento delli detti vostri Massari deputati, e' descritti nel Libro pubblico da tenersi per il Cancelier di detto vostro Giudice, e' dal Comissario di Pisa, il quale sia balottato, & habi le due terzi, di uoti & attenda a mercanzia grossa nuoua, e' qualsiuoglia altra mercantia, trafico, & arte, & esercitio, eccetuato pero' l'arte della stracceria.

.XXXII.

Che tutti li spesi, & molumenti toccante al detto vostro Giudice, e' suo Cancelliere, & altri menistri necessarie, si faccino a spese vostre, quali si doueranno cauare diritti sportelli, tasse solite trarsi delle differenze, & liti, che giornalmente nasceranno fra di uoi, e' nostri Chrstiani, si' nelli Ciuili, come nelle Criminale, & in tutto, e' per tutto secondo le tariffe, che si osseruano nelli altri Tribunali di Pisa.

.XXXIII.

Vogliamo, che il nostro Bargello di Pisa, & altri Esecutori, debino esseguire li Mandati rilassati, come comandamenti di detto vostro Giudice, come anco tutti i comandamenti di Massari sendo tra hebreo & hebreo, ne' habino per loro mercede, se non quel tanto, che si despone nelle Tazze solite.

.XXXIV.

Vogliamo, che perqualsiuoglia delle vostre lite tanto ciuile come creminale, non possiate esser conuenuti, ne' astretti auanti a qualsiuoglia altro Giudice, Foro, o' Tribunale, che auanti al detto vostro Giudice competente da diputarsi, tanto di lite, che uertera' fra uoi altri nationi, quanto di qualsiuoglia altra lite, che uertera' fra uoi e' alcun de nostre Christiani, tanto ciuili, come Criminale.