[490]. In domibus ab episcopis sive presbyteris oblationes celebrare nullatenus licet, dice papa Felice IV (a. 530, riportato nel Decreto di Graziano, De consecratione, D. I, c. 11) confermato da Gregorio Magno che proibisce rigorosamente «missas publicas ab episcopo in coenobio fieri.» (Cfr. loc. cit. Epp., II, 41).
[491]. Satius est missam non cantare aut non audire quam in illis locis ubi fieri non oportet, stabilisce il Decreto di papa Felice IV (a. 530) riportato anch'esso nel Decreto di Graziano (De consecratione, dist. I, cap. 11).
[492]. In dominicis diebus (stabilisce il c. 1, del Concil. Nanetense) vel festis antequam missam celebrent, plebem interrogent, si alienus parochianus in ecclesia sit, qui proprio contempto presbytero, ibi missam velit audire.
Cfr. Lupi, De parrochiis cit., pag. 206.
[493]. A Brescia erano vicinissimi alla città la corte di Cerropinto ed i beni spettanti ad curtem nostram publicam vel ad curtem ducalem, donati dal re Desiderio al monastero di S. Salvatore (cfr. Cod. Dipl. Long. — Troya — n. 727, a. 759 e n. 878, a. 767, su quest'ultimo vedi anche quanto è stato detto a pag. 87,) e le altre terre tutte rimaste alla pubblica autorità, come si rileva dal noto documento del 1037 nel quale si dice Monte Digno et Castenedolo sunt de foris muro ipsius civitatis, (cfr. Gradonicus, loc. cit., pag. 159, e segg.).
A Cremona le selve che gli imperatori avevan concesse al vescovo e sulle quali i cittadini vantavano ed esercitavano larghi diritti di uso sono dette in circuito civiatis, (cfr. Diploma di Corrado I ai cremonesi dell'a. ed. e loc. cit.).
Lo stesso è a Lodi: nell'atto del 1142 con il quale il vescovo dà in pegno tutte le rendite del patrimonio del vescovado si ricordano le biade e i prati per due miglia intorno alla città. Cfr. Cod. dipl. laud. cit., (ed. Vignati, n. 108, pag. 137-39).
A Pisa dal diploma di Enrico IV (ed. Stumpf Die Kaiserurkunden cit., n. 4745) si sa di «terras que fuere pascua vel paludes... et communia pascua... in civitate vel prope eam usque ad medium miliarium».
Per Bergamo e per la generalità di questo fatto vedi Mazzi A. Note suburbane cit., pag. 27 e segg.
[494]. Tale è il caso della cappella di S. Grata a Bergamo secondo un documento del 1176 con cui il vescovo Guala ne definisce i confini.