Per il primo il Muratori suppose che, pur con qualche eccezione[227], le circoscrizioni ecclesiastiche normalmente coincidessero con quelle civili[228] e, più tardi, le giuste osservazioni del Beretta[229], confermate da buone ricerche particolari[230] e completate dall'esauriente indagine del Pabst[231], ne convalidarono l'opinione con prove così sicure, che un insistervi da parte mia sarebbe completamente superfluo, se con il problema da essa prospettato non fosse intimamente connessa un'altra questione, sulla quale, per la sua importanza, da gran tempo s'affaticano gli studiosi, senza essere riusciti fino ad ora a conclusioni soddisfacenti: la questione, notissima, delle controversie vescovili per l'estensione del territorio diocesano.

Gli scrittori ammettono tutti come sicuro che prima dei Langobardi i confini ecclesiastici coincidessero perfettamente e dovunque con quelli civili e che ai Langobardi si debba il perturbamento di cui le controversie in parola sono la manifestazione. Qualcuno[232], più radicale, sostiene senz'altro che i Langobardi non assegnassero ai distretti amministrativi gli stessi confini delle diocesi: altri, seguito dai più, ha ritenuto più probabile che i Langobardi, per sistema, mantenessero le antiche divisioni territoriali e che le vertenze vescovili sieno nate dal fatto che nei luoghi dove l'invasione proruppe più cruenta e si mantenne più feroce, alcuni vescovi furono costretti a fuggire e l'amministrazione spirituale dei loro fedeli fu affidata ad antistiti vicini, i quali, in buona o mala fede, ritennero alcune pievi, anche quando la primitiva sede episcopale fu ricostituita[233].

Come si vede, causa unica ed assoluta del perturbamento — diretta o indiretta che sia — è da tutti ritenuta l'invasione langobarda.

Non è improbabile, invece, che le cause si debbano rintracciare in una condizione di cose preesistente rimasta immutata — salvo le poche ed inevitabili perturbazioni inerenti ad un così brusco e rude passaggio[234] — anche con i Langobardi.

La lex julia municipalis[235] ricorda solamente municipia, coloniae, praefecturae, fora, conciliabula, vici e castella, e queste furono certamente le sole divisioni amministrative romane da Cesare in poi: ma, d'altra parte, è altrettanto certo che fra le indicazioni topografiche richieste dalla forma censualis[236] c'è anche quella del pago, e i monumenti romani, che ancora possediamo, a cominciar dalla tavola alimentaria velleiate[237], ci attestano la persistenza del pagus. Il pagus — è merito del Voigt l'averlo dimostrato[238] — ente a base prevalentemente religiosa, sotto la direzione dei magistri pagorum, curò anche gli interessi più strettamente locali affidatigli dal municipio, nel largo sistema di autonomia proprio della costituzione romana fino al terzo e quarto secolo dell'impero. Più tardi, sparita l'autonomia, questo agglomerato di tradizioni religiose e di bisogni comuni servì alla pubblica amministrazione come efficace strumento per le cure dell'esazione finanziaria.

Dato l'originario carattere dell'istituzione, ne era a centro un tempio, un luogo sacro, in cui i pagensi convenivano. Si ebbe così una circoscrizione composta di varî territorî, qualcuno dei quali era molto spesso incluso e sottoposto alla giurisdizione di un diverso municipio, ma che pure potevano far capo ad un centro comune tutto loro proprio, distinto dai municipi stessi. Il cristianesimo, divenuto religione ufficiale dell'impero, non mancò di insediarsi anche nei pagi, molto numerosi in Italia; ma portò un'innovazione, di cui non si tardò a sentire le conseguenze. Il pago viveva di propria ed autonoma vita: la pieve, per l'organizzazione sua, non poteva non dipendere direttamente da un vescovo; il primo prescindeva da ogni capoluogo municipale, la seconda doveva far necessariamente capo alla civitas. Criterio distintivo, naturalmente fu tenuto quello della giurisdizione ecclesiastica, e così tali pievi dipendettero dall'episcopio a cui spettava l'ordinazione dei titolari.

La Chiesa stabilì sino dai primissimi tempi — «sicut in regulis contineatur antiquis» — che la diocesi era costituita non dal territorio giurisdizionale della città in cui il vescovo risiedeva — territorium non facere diocesim — ma dalle parrocchie unicuique ecclesiae pristina dispositione deputatae[239]. Poteva avvenire che la pieve fosse costituita da due o più vici di uno stesso territorio, ed allora i parrocchiani si univano pacificamente per la nomina dell'arciprete: tale è il noto caso della pieve di Mosciano, la cui plebs congregata comprende due centene, che compariscono insieme con i loro centenari[240]. La cosa era ben più grave quando i territori erano giurisdizionalmente separati: la pieve legava fortemente alla città, cui faceva capo per l'episcopio, parte del territorio di altra città. Di qui i lunghi ed acri conflitti.

Il Leicht[241] crede che solo all'epoca carolingia, rendendosi frequente la costruzione di nuove chiese, plebs, fundus e vicus venissero regolarmente a coincidere. Si può ammettere che solo in quest'epoca la voce plebs acquisti un carattere non soltanto religioso, come all'epoca langobarda, ma anche pubblico; come è certo dai capitolari franchi che numerose chiese furono costruite al tempo franco, oltre quelle, già frequenti, degli ultimi tempi langobardi. Ed è pure da accettarsi l'idea che il sistema curtense, largamente favorito dall'unione del potere religioso con quello civile, tendesse fortemente a stringere la «curtis» intorno alla chiesa che ne era considerata come il centro. Ma a queste considerazioni non si può rigidamente legare la costituzione di nuove pievi, almeno in linea generale; ce ne accerta l'opposto sistema con cui la legislazione carolingia tratta le chiese battesimali rispetto alle altre (cappelle, oratori etc.). Solo alle prime, sorte sotto il primitivo ordinamento cristiano della quadripartizione (di cui larghe tracce si conservano, però, anche in tempi assai tardi), spettano le decime. E le usurpazioni del feudo tendono più spesso ad una abusiva riscossione di esse, che non ad un frazionamento territoriale a beneficio di una chiesa non insignita di tal diritto[242]. Il moltiplicarsi delle parrocchie rurali si avvera massimamente quando la reazione alla simonia imposta la parrocchia su nuove basi e si vale abilmente della nova consuetudo, invalsa presso i grandi signori nel secolo decimoprimo, di frazionare i loro dominî[243] per suddividere molte delle antiche pievi in un numero più o meno ampio di parrocchie, il cui popolo, per antica tradizione, oltre il nome di plebs, conservò anche quello di populus.

§ 2.

— Ancor più grave, perchè del tutto trascurata dagli storici del nostro diritto, e, pur tuttavia, di anche maggiore importanza, è la questione del suburbium.