E cominciò proprio colle arimannie. Regalia autem sunt: ARIMANNIAE, viae publicae, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, quae vulgo dicuntur monetae etc.
Poichè è certo che, anche a quel tempo, esistevano terre spettanti al publicum e invece la legge fridericiana, se si eccettua la parola arimanniae, non ne parlerebbe mai[323], è evidente, data l'importanza dell'argomento, che con questa parola s'indicarono proprio i beni di pertinenza dell'impero[324].
Con questa conclusione non si accorda nè l'opinione del Leicht[325], al quale, tuttavia, spetta il merito di aver lumeggiata la riconnessione dell'arimannia alle terre pubbliche, nè quella del Checchini[326]: il primo ritiene che l'arimannia sia non la proprietà dell'arimanno, bensì il diritto che egli gode su terre prative e boschive, originariamente concesse dal pubblico al gruppo di cui egli fa parte. E pure il Checchini parla solo di originaria appartenenza delle arimannie ai beni del fisco.
In conclusione, se non m'inganno, l'uno e l'altro affermano che questi beni, prima di proprietà del fisco, sono stati da questo ceduti a determinate persone e queste vi hanno conseguito un diritto di proprietà, che può esser limitato da restrizioni così gravi da giungere fino al divieto di alienazione, ma che non cessa, per questo, di essere un vero e proprio diritto di proprietà.
A me invece pare che qui si abbia la concessione non di un diritto di proprietà, quale s'intende nella coscienza giuridica del tempo; ma di un semplice diritto di possesso ispirato proprio a quei concetti barbarici della gewere, i quali, se non giungono, forse, allo sviluppo creduto dallo Schupfer, non me ne sembrano, in verità, così lontani come il Leicht prima ed il Checchini poi hanno sostenuto: possesso, in opposizione al quale Federigo I aveva rivendicata l'alta proprietà pubblica, in quanto egli si considerava come continuatore dell'idea imperiale in cui si impersonava il populus romanus, supremo detentore degli attributi della sovranità.
Io credo che l'istituzione dell'arimannia sia una delle manifestazioni più rilevanti, se non unica, dello Stato germanico, la quale non abbia quasi affatto subito influenza da elementi estranei e che — appunto per questo — ci possa offrire una riprova delle energie circostanti che la rinchiusero in limitatissima cosa.
Il Leicht[327] ha trovato alcuni punti di analogia fra l'arimannia e le terre limitanee romane: altrettanti se ne trovano, secondo me, con le terre pubbliche delle città, le quali compiono funzione analoga così negli ultimi tempi dell'impero romano, come anche in seguito, durante i tempi goti e bizantini.
Certo alcune di queste terre — il Leicht ha ragione — dallo Stato romano, appunto perchè le destinava a barbari, furono dotate di quegli speciali privilegi che potevano renderle più conformi ai barbari che Roma assoldava per costituire la massima parte delle sue milizie. Ma è ormai noto come fra grandi civiltà decadenti e nuove civiltà tuttora nel sorgere sieno molti e notevoli punti di contatto, senza per questo che ne derivi la conseguenza che le prime abbiano agito sulle seconde.
E qui, mi pare, siamo proprio nel caso.
Il Checchini è sostenitore assoluto dell'influenza bizantina sull'arimannia langobarda, la quale, secondo lui, riproduce esattamente l'organizzazione dei fondi militari di confine[328].