Il Leicht[374] ritiene che populi si possa riferire con verosimiglianza alle popolazioni rustiche dei grandi possessi romani prima soggetti alle tertiae. Ed è vero: ma populus non indicò solo questa popolazione; indicò anche gli altri gruppi vicinali che si raccoglievano nel vicus e nell'urbs. Ogni locus, ogni vicus — ce lo dice Rotari[375] — aveva il suo territorio e così quelli vicini alla città venivano a chiuderla tutto intorno in un ambito, che si può seguire attraverso le divisioni ecclesiastiche, e che era costituito dal centro murato e da una certa estensione di territorio di cui la città era dotata al pari di ogni vico: non come sede di un judex. La parola populus nel diritto romano classico indicava abitualmente l'insieme degli abitanti in una civitas[376], così che la provincia si poteva dire divisa in città o populi; ma più tardi, forse per l'azione della Chiesa[377], anche le circoscrizioni minori furono chiamate col nome di populi[378], aprendo e facilitando la via al sistema goto-bizantino, che, staccando le classi militari e le più elevate dalla rimanente popolazione, chiamò populus quest'ultima in tutti i suoi agglomerati, fossero essi urbani o rustici[379].
A risolvere il famoso passo di Paolo Diacono, a mio modo di vedere, si possono addurre tre elementi sicuri: la coincidenza delle circoscrizioni civili con quelle ecclesiastiche, l'esistenza di varie prestazioni e la ripugnanza incoercibile dei Langobardi a pagare imposte e contribuzioni.
Considerando che i Langobardi erano pochi, ariani e barbari, la coincidenza — ripeto — non può essere spiegata, come alcuni autori inclinano a credere, con la supposizione che per un certo tempo tali divisioni territoriali sieno state usate solo dalla Chiesa e che i Langobardi l'abbiano riprese da essa. È molto più verosimile che i Langobardi le abbiano conservate perchè tale conservazione apparve loro di utilità immediata e indiscutibile: tanto è vero che, dove tale utilità generica fu sorpassata da una necessità impellente, non si peritarono di procedere a nuove e diverse divisioni[380].
Esaminando le varie prestazioni, di cui si ha notizia per l'epoca langobarda, si vede che di una — la tertia pars frugum, alla quale furono soggetti i romani verso i conquistatori — nessun testo ci dice in modo preciso come veniva corrisposta; delle altre i documenti e le leggi franche (che ricordandole sino dal 782 come antiqua consuetudo ne provano sicuramente l'antichità) ce le mostrano come gravanti collettivamente su nuclei vicinali determinati per pievi[381]. E poichè accanto alla pieve rurale coesiste e predomina la pieve urbana; nè la ragione consiglia nè i documenti permettono di credere che tali nuclei sieno solamente rurali[382]. Di più dalle più antiche leggi barbariche che si conoscano, si vede concepita ed attuata una responsabilità collettiva che colpisce un insieme di individui determinato soltanto territorialmente con i confini entro i quali abita e vive il gruppo vicinale[383]: responsabilità e determinazione che corrisponde perfettamente ai documenti langobardi che possediamo[384].
Finalmente dal momento che i Langobardi non contribuirono certamente (almeno nei primi tempi: vedremo in seguito perchè questo stato di diritto fu più tardi mutato) alle gravezze ed alle imposte, queste colpirono soltanto ed esclusivamente i romani.
Premesso questo e tenuto presente il sistema di responsabilità collettiva, al quale erano state condotte le singole circoscrizioni territoriali dalla decadenza romana e più ancora da quella goto-bizantina, mi sembra sintomatica, ma non strana, la disposizione imperiale che, proprio a proposito dell'hospitalitas, abbandona i classici concetti romani, che basano la persona giuridica sull'elemento personale, e riconosce non irrilevanti facoltà giuridiche in un amorfo complesso di individui determinati unicamente in base all'elemento ibrido dell'abitazione senza alcuna considerazione dell'elemento e dello stato delle persone[385]. Tale pervertimento non può esser dovuto che all'irrefrenabile dilagare di una decadenza che i consueti mezzi giuridici non eran capaci nè di contenere nè di regolare e che preparava favorevole terreno alle successive istituzioni barbariche.
A questa stregua il passo in cui Paolo Diacono dice che populi tamen adgravati per Langobardos hospites partiuntur mi pare suscettibile di questa spiegazione. I singoli populi, ossia le singole città con le terre cittadine ed il suburbio[386], al pari ed insieme con i singoli vici e loci con il loro respettivo territorio, prima furono obbligati collettivamente e solidalmente al tributo della tertia pars frugum[387]; e più tardi, quando, dopo l'interregno, la conquista prese un assetto definitivo, furono divisi fra i Langobardi a seconda ed in proporzione della necessità e dei bisogni: necessità e bisogni che si conguagliavano alle esigenze della difesa[388], al numero dei componenti i singoli gruppi, ai loro desideri[389] e alle loro tendenze[390].
Questi populi, adgravati dai duchi che si vollero rifare della parte di patrimonio ceduta al re, furono senza dubbio soggetti al rifacimento delle mura, delle porte, delle strade, dei ponti, degli edifici pubblici, delle cloache e, nelle città fluviali, anche dei porti; e, dove fu possibile, come a Cremona, a Piacenza, a Benevento e altrove, anche ad altri aggravi speciali e furono divisi, secondo l'opportunità e la convenienza dei vincitori, fra i vari duchi e fra i diversi aggregati di fare, che, sotto la loro guida, si distribuirono nel paese conquistato, dividendosene le terre.
E come nelle continue e terribili devastazioni, ormai da gran tempo imperversanti, la terra abbondava, mentre i grandi possessi dei nobili romani uccisi al tempo di Clefi soddisfacevano, o quasi, le richieste dei maggiori langobardi; le terre che pur rientravano nei singoli populi ma dagli scarsi abitanti non erano utilizzate, furono divise fra gli altri Langobardi[391], mentre agli indigeni fu lasciata, oltre la proprietà privata di ciascuno, un'altra terra di uso comune, necessaria ed indispensabile quanto l'altra. E in alcuni luoghi, in cui la terra abbondava ancor più, ne fu lasciata alle città anche dell'altra su cui i cittadini non esercitavano un diritto di uso nè come tali, nè come facenti parte di un qualche consorzio di diritto privato con terre a comune; era una terra che a nessuno di essi spettava in proprietà, ma che dallo stato langobardo era riconosciuta spettante alla città stessa, in quanto forniva a questa i sassi, le pietre, il legname e le altre cose necessarie per il rifacimento delle mura, dei ponti, e per le altre speciali imposizioni, cui la città doveva sopperire.
Del resto, si accetti o no questa mia interpretazione, confido non si possa negare che al tempo langobardo la città si differenziava territorialmente dalla judiciaria di cui è a capo.