Di questo fatto si hanno anche altre conferme.
La partecipazione della Chiesa è provata da un Capitolare italico, del quale Lodovico il Pio, riportandolo nel suo Capitolare dell'817, ci attesta la larga applicazione in Italia[406]. In esso si conferma l'antiquam et justam consuetudinem per la quale gli ecclesiastici erano obbligati alla costruzione dei ponti e di altre simili opere insieme cum reliquo populo e si stabilisce che il rappresentante della pubblica autorità non deve chiamarli direttamente al lavoro — per alium exactorem ecclesiastici homines non compellantur — ma deve rivolgersi al rettore della chiesa — rector ecclesiae interpelletur — e questi risponde dell'esecuzione del lavoro.
L'esempio di Verona calza a capello anche a questo proposito: insieme col vescovado si vedono formare la quota della Chiesa varî monasteri e due xenodochi.
E poichè si parla di antiqua consuetudo è più che probabile che le cose non procedessero con sistema diverso al tempo dei Langobardi, i quali, presumibilmente, lo ricevettero dai Goti attraverso alla breve dominazione bizantina.
È al tempo dei Goti che la Chiesa cattolica comincia a staccarsi dallo Stato, per divenire la Chiesa di una sola parte — e della parte vinta — della popolazione; ed è allora che si può concepirla gravata di una parte dell'onere del rifacimento dei pubblici edifici. Il Codice Giustinianeo non ha accolto alcuna delle numerose costituzioni imperiali, che da Costantino in poi, avevano costituito alla Chiesa una condizione privilegiata in fatto di imposte e di esazioni ed ha equiparato in tutto e per tutto gli ecclesiastici ai laici, immobilizzandoli, al pari di questi, nelle singole circoscrizioni e sottomettendoli a quegli oneri che, prima sordida munera, son qualificati da lui come nobili e necessari; ma per quanto potesse colpirne i membri, non credo che la legislazione bizantina, che tanto si valeva della Chiesa da affidarle funzioni pubbliche molto importanti, sia potuta giungere a concepire il corpus della Chiesa nel suo complesso come un congruo e possibile soggetto di esazione tributaria. A questo, secondo me, arrivarono senza sforzo i Goti che erano barbari ed ariani; distinti, cioè, per razza e per culto dai vinti, fra i quali non poteva essere difficile scorgere e colpire quella che formava la parte più importante della loro vita.
Nè le cose dovettero passare altrimenti sotto i Langobardi: soltanto la collettività cittadina non avendo raggiunta sotto di loro quella consistenza della quale vigorosi sintomi economici non appaiono che alla fine del secolo ottavo ed ai primi del successivo, nè la Chiesa essendo ancora pervenuta all'importanza politica e sociale, riconosciutale da Carlo Magno; l'attività del rappresentante della pubblica autorità risaltava per modo da offuscare la partecipazione d'opere e di spesa alla quale, sotto la sua direzione ed il suo comando, i cittadini e la Chiesa dovevano sobbarcarsi[407].
Per quel che concerne la partecipazione dello Stato alle opere pubbliche, le tracce forniteci dal documento veronese vengono illuminate, completate e prospettate nelle loro proporzioni nel quadro delle istituzioni cittadine del tempo, da un capitolare franco che, col carattere generale, proprio delle disposizioni legislative, affida che il caso di Verona è da considerarsi non come isolato e particolare ad una sola città, ma come un episodio corrispondente al sistema degli ordinamenti pubblici che reggevano le città italiane conquistate dai Franchi: sistema proprio e caratteristico dell'Italia e tutto affatto distinto da quello di ogni altra regione.
Il Capitolare tratta «de plateis vel cloacis curandis unius cuiusque civitatis de regno Italiae ut singulis annis curentur» e stabilisce che ciò sia fatto a cura e carico totale dello Stato — non volumus quod exinde pandum aliquis ad partem palatii nostri persolvat[408].
Ora — si badi bene — una cura vigile delle cloache e delle piazze cittadine, di per sè stessa poco consona all'organizzazione statuale barbarica, non si può assolutamente concepire staccata da quel sistema delle angarie che, se ebbe una consistenza giuridica speciale nel sistema feudale, ebbe una applicazione non meno estesa nel precedente sistema barbarico. Perchè dei bisogni locali fossero soddisfatti dallo Stato senza un contributo specifico, destinato ad un particolare scopo, degli individui che ne erano avvantaggiati, ci voleva un paese nel quale fosse viva e forte la concezione dello Stato come un ente saldo ed omogeneo personificante l'insieme di tutti i cittadini. E questo paese, anche se la legge non lo dichiarasse in modo esplicito, non poteva esser che l'Italia. E la cosa è resa ancor più notevole dal fatto che tale tradizione appare non nei primi tempi della conquista langobarda, ciò che avrebbe potuto non recar meraviglia, ma quando essa è sostituita da quella franca. Dal confronto del documento veronese con il capitolare ora ricordato appare indiscutibile la partecipazione diretta, a spese proprie, dello Stato ad opere di pubblica utilità e necessità; partecipazione non sporadica e saltuaria, ma generale e sistematica, che i re franchi non avrebbero, non saprei dire se piuttosto subita o accolta, se una speciale condizione di cose non ve li avesse costretti. Nessun altro capitolare, infatti, parla mai di simile contribuzione da parte dello Stato.
E anche questo elemento ebbe la sua importanza per la costituzione delle nostre città. L'autorità pubblica, che con il rapido e progressivo decadere del potere centrale, si avviava al sistema feudale; costretta a supplire con mezzi propri alle necessità della difesa, rese sempre più impellenti dalle invasioni ognor più frequenti e minacciose, fu tratta fatalmente ad affidare tale onere (che le tristi condizioni della sua finanza e la debolezza dei suoi organi non le permettevano di sostenere) alle energie locali. Ma queste, giuridicamente non obbligate affatto o solo in parte, non vi si sobbarcarono che verso congrue concessioni che diminuirono sempre più la forza del governo centrale e dei suoi rappresentanti sulle città e le avviarono vigorosamente, attraverso al governo, notoriamente mite, dei vescovi, alla completa autonomia. I cives, infatti, erano anch'essi obbligati a contribuire, come abbiamo veduto a Verona, per una certa parte, e questo conferma anche per un altro lato l'ipotesi accennata or ora che, per rendere loro possibile di soddisfare a tali oneri fossero rilasciati alle città alcuni beni, anche quando, sotto il gastaldo, dipendevano direttamente dal re. La discordia ben nota, fra i duchi ed i gastaldi, fomentata dalle guerre intestine e dalle dissensioni fra il partito nazionalista e quello romanizzante, non fu nè la sola nè la principale causa per la quale, istigati e sorretti dal duca desideroso di abbattere la concorrente autorità del gastaldo — specialmente quando l'uno e l'altro coesistevano nella stessa città — i cittadini diminuirono sempre più la facoltà del gastaldo e del re sui beni pubblici.