La pieve cittadina è costituita anch'essa da un antichissimo pago, il pagus suburbanus, che chiude nel suo interno la città che ne è il capoluogo. Eppure, malgrado lo spirito di fratellanza della Chiesa — del resto molto minore di quanto generalmente si ritiene — i suburbani non sono mai equiparati agli urbani e la differenza, mantenuta rigidamente anche dalla Chiesa, non è certo di creazione ecclesiastica, anzi deve essere soltanto accolta dalla Chiesa come forza irriducibile delle istituzioni laiche e civili.
A soddisfare i bisogni della società italiana di quel tempo, costituita dai nuclei di eredità romana, per numero e per civiltà prevalenti, e dagli elementi langobardi preminenti per posizione sociale e per forza di armi; mentre i due maggiori organismi, lo Stato e la Chiesa, erano entrambi per ragioni diverse egualmente impossibilitati a soddisfarvi, agì un altro e diverso organismo: la città.
Incapaci di concepire, non che di formare un ordinato sistema di governo, spinti a conservare le divisioni territoriali dalla convenienza che presentavano per la esazione dei tributi, i Langobardi accettarono tutto l'organismo che serviva a questa esazione e che resultava dall'insieme di numerosi e diversi elementi, i quali l'intimo e antico contatto aveva fusi armonicamente ed abituati da secoli a funzionare.
Il regno fu diviso in ducati, ognuno dei quali normalmente corrispose al territorio di un antico municipio o di più municipi riuniti, e la città che era capoluogo di quello, fu sede anche del duca o del gastaldo, e con lui naturalmente, dei famigliari e dei nobili che gli si raccoglievano intorno ed ai quali offriva sicurezza e difesa, maestosi edifici e agi sconosciuti ma presto apprezzati.
Con le mura e con le torri la città si prestava a facile difesa, poichè per la sua ampiezza poteva accogliere buon numero di armati ed era la sede dell'autorità pubblica ed il naturale punto di riunione da ogni parte della regione. Essa serviva inoltre a mantenere la pace e la tranquillità interna delle classi; e a questo scopo, secondo il sistema penale germanico, fu aggiunta un'altra penalità a quella normale per ogni delitto, allorchè fosse commesso entro le mura.
Così il centro urbano acquistò nel diritto pubblico langobardo una speciale consistenza giuridica di fronte a tutti gli altri centri, anche se cinti di mura; in quanto che questa maggiore protezione, essendo stata accordata alla città perchè capoluogo di una regione, fu tolta in modo preciso e assoluto a tutti gli altri, i quali vennero a trovarsi in una condizione riconosciuta e consacrata legalmente inferiore.
A proteggere in tal modo la città il legislatore langobardo fu mosso da ragioni di convenienza e di polizia: ma, intanto, sia pure involontariamente, esso veniva a convalidare, in modo mirabile, il concetto giuridico italiano della città: sicchè le antiche tradizioni che rendevano le mura cittadine oggetto di un vero e proprio culto, si mantenevano in vita con una continuità che dalle più remote leggende d'Italia e di Roma fluisce ininterrotta per tutto il medioevo fino all'età dei Comuni.
Si formò così il principio della pace speciale, che faceva della città un suolo giuridicamente privilegiato e aumentava l'importanza sociale di coloro che vi abitavano.
La città aveva conservato lo scheletro suo primitivo: anzitutto il suburbio, immiserito ed in qualche parte, magari, deserto, ma sempre ad essa legato ed avvinto dal bisogno della difesa e dalle necessità del mercato, era tuttora designato col classico nome delle leggi di Costantino e delle epigrafi più vetuste, e continuava a sussistere con l'antichissimo e speciale regime. In secondo luogo le terre comuni: il titolo giuridico ne era cambiato; ma ciò, dati i tempi, non modificava la destinazione e l'indole della loro consistenza giuridica.
La città, infatti, anche nello Stato in cui era discesa al tempo dei Goti, era pur sempre un organismo non solo capace di vivere — e lo dimostrò sopravvivendo all'impeto della conquista — ma di gran lunga superiore al più valido organismo di governo barbarico.