[34]. Cod. Iust. V. 37. 22.
[35]. Dig. L. 16. 198.
[36]. Da Plinio (N. H. XIX. 19. 50) sappiamo che «in duodecim tabulis legum nostraram nusquam nominatur villa: semper in significatione ea hortus, in horti vero heredium». Da questo passo, oltre la conferma della forza dell'immobile ereditario nella costituzione di Roma, si vede come fossero privi di ogni importanza i beni lontani dalla città (villae); mentre invece tutto si basava sulle terre entro la città stessa o nella sua immediata vicinanza (horti): vicinanza determinata dai «mille passus». Infatti nei quis, dicono le antiche norme (cfr. Bullettino della Commissione Archeologica Comunale. XII. Roma. 1884. pag. 59) INTRA TERMINOS PROPIUS URBEM ustrinam fecisse velit neive stercus cadaver inserisse velet.
È da notare l'uso dell'avverbio intra.
[37]. Tale significato è dimostrato dalla legge tarentina che chiama «domicilium» l'edificio coperto di tegole.
[38]. Infatti, secondo Festo, loc. cit. i sobborghi sono «continentia aedificia itineribus regionibusque distributa, nominibusque dissimilibus dispartita».
[39]. Mille passus cit. pag. 281-82.
[40]. Hermotino 24.
[41]. Corp. Inscr. Latin. VIII. 1641.
[42]. Guerin V. Étude sur l'île de Samos. Paris, 1856 pag. 213.