III. Disputano discordi i Dottori sull'argomento, se i contatti gravemente osceni fra conjugi, escluso sempre il pericolo prossimo di polluzione, siano peccati mortali. S. Antonio, Silvestro, Comitolus e molti altri citati da Sanchez, l. 9, disp. 44, asseriscono che i contatti, (come gli sguardi), di questo genere, sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all'accoppiamento carnale, imperocchè in questo caso, non tendono ad esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì alla polluzione che è in sè essenzialmente cattiva.

Sanchez poi l. 9, disp. 44, n. 11 e 12, S. Liguori l. n. 932 ed altri in generale, sostengono che i toccamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non sieno dippiù di un peccato veniale, benchè non mirano all'atto conjugale, imperocchè tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati venali se non quando non siano in relazione a cotesto accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dippiù d'un peccato veniale.

Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia devesi, ordinariamente, in pratica biasimare sul serio i conjugi che così operano, in special modo, se questi contatti solleticano fortemente gli spriti veniali, imperocchè in questo caso di rado manca il pericolo della polluzione. Così P. Antoine e Collet.

Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che asseverano in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si eccitano, e che non v'ha in essi probabile pericolo di polluzione imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche guajo, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la palpeggi, semprechè essa assicuri che questi contatti non la eccitano libidinosamente od almeno la eccitano leggerissimamente.

I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; locchè d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi molto di tal cosa.

IV. Sanchez, l. 9. disp 44, n. 15 e molti citati da esso dicono che un conjuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi libidinosamente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto venialmente, imperocchè questi suoi atti sono atti secondari che tendono ad un atto principale, in sè lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale che è il loro debito scopo, benchè ora non possano conseguirlo.

Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo conjuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e si diletta voluttuosamente pensandovi.

Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, Layman, Diana, Sporer, Vasquez, S. Liguori, ecc. non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale questo genere di toccamenti, tanto perchè il conjuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all'accoppiamento carnale, quanto perchè questo toccarsi provoca la polluzione, e si connette poi ad un pericolo prossimo quando soffermandovisi sopra col pensiero, si sovreccitano gli spiriti.

Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.

Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compito o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina di compiere. Perciò S. Tomaso, «Del Male» 9, 12, art. 2 a 17 dice: «Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così l'acconsentire al pensiero voluttuoso di esso non può essere un peccato più grave dell'acconsentire all'atto medesimo.» Vale a dire, se l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato veniale, egualmente sarà del pensare voluttuosamente ad esso. Non può dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna, non solo alla commozione degli spiriti, ma benanco al solletico e alla voluttà della libidine,« come dice S. Liguori, l, 6, n. 937.