Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera, i quali convivono come se fossero in matrimonio, o sotto lo stesso tetto, o in separate abitazioni.
È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave della semplice fornicazione, perchè c'è l'abituale disposizione dello spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente svelato nella confessione.
Il Concilio di Trento, sess. 21, c. 8, Della rifor. mat. decretava gravi pene contro i concubinarii, e (nella sess. 52, c. 14 Della rifor.)contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma queste pene devono essere pronunciate con sentenza, e molte fra esse non furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella della espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi, invocando, ove il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare. Cionondimeno, questo male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri popoli.
Si domanda se il concubino può essere assolto prima che lasci la concubina.
R. 1. Se il concubinato è stato pubblico, nè il concubino, nè la concubina possono REGOLARMENTE essere assolti, benchè appaiano contriti, se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si può regolarmente ottenere che colla separazione.
Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato concubinario, benchè tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama. Così Billuart, t. 13, p. 351.
E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve importare sommamente di conservare buona fama, ed una volta che questa è lesa; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni relazione colla donna sospetta.
Dissi regolarmente poichè se il concubinario, benchè messo alle strette, non possa lasciare la donna, o, lasciatala, è rimasto solo, non abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto, e munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa, semprechè sia riconosciuto contrito, e pubblicamente prometta che, appena lo possa, allontanerà da sè quella donna, rompendo con essa qualunque relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può, imperocchè nessuno è tenuto all'impossibile.
A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non più peccare nell'avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare l'abitazione del suo concubino, o perchè inacerbirebbe maggiormente la propria condizione, o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo, o perchè non troverebbe altrove un rifugio.
Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche in extremis; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto della concubina, ovvero coll'allontanarsene spontaneamente.