2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi, colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle Instituzioni della nostra teologia, t. 5, p. 392, quarta ediz.
3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.
Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi probabilisti.
Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi impossibile, come disse Billuart, t. 13, pag. 368.
ARTICOLO IV.—Dell'adulterio.—«Adulterio, come indica lo stesso nome, è l'uso del talamo altrui» dice San Tommaso, 22, q. 154, art. 8. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:
1. Fra un marito ed una donna libera;
2. Fra uno scapolo e una moglie;
3. Fra un marito e una moglie altrui.
L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.
1. La Sacra Scrittura: Deut. 22, 23. «Se un uomo avrà giaciuto colla moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a morte, e si tolga in Israel questo scandalo.» Nei precedenti versetti biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene; v. 9, I. ai Cor. 6, 9: «Sappiatelo bene; nè i fornicatori……… nè gli adulteri……… possederanno il regno di Dio.»