Si domanda se una moglie la quale, consenziente il marito, si dà ad un altro, sia rea d'adulterio.

R. Alcuni probabilisti dissero di no, o almeno sostennero non essere necessario di dichiarare al confessore la circostanza dell'adulterio. Ma si noti che Innocenzo XI condannò la seguente proposizione: «Il commercio carnale con una donna maritata, consenziente il marito, non è adulterio, perciò basta dire al confessore che si è fornicato.»

Questa decisione pontificia è basata su una ragione evidente, imperocchè il marito, per la forza stessa del contratto e per la ragione del matrimonio, ha il diritto di usare della moglie in relazione alla procreazione della prole, e non può quindi cederla, nè prestarla, nè noleggiarla ad altri senza peccare contro la natura stessa del matrimonio; il suo consenso dunque nulla toglie alla malizia dell'adulterio: precisamente come il prete, che non può validamente rinunciare al privilegio canonico che pronuncia la scomunica contro gli ingiusti percuotitori dei sacerdoti, appunto perchè tale privilegio è insito al carattere sacerdotale.

In questo caso però si ritiene che il marito abbia rinunciato alla reintegrazione a lui dovuta e alla riparazione dell'offesa. Il commercio carnale con una persona fidanzata ad un'altra, o d'una persona fidanzata con una persona libera; non è propriamente un adulterio, perchè qui non esiste violazione di talamo altrui; è però uno speciale peccato d'ingiustizia da doversi determinare in confessione, in riguardo al vincolo iniziato dalla promessa di nozze.

ARTICOLO V.—Dell'incesto.—L'incesto è il commercio carnale, nonmatrimoniale, fra consanguinei ed affini, in gradi proibiti.

Non v'ha dubbio che ai genitori è dovuto un naturale rispetto come pure alle persone che con essi hanno vincoli di consanguineità o di affinità. Per ciò l'accoppiamento illecito fra essi è doppiamente cattivo, primieramente perchè è contrario alla castità, e in secondo luogo perchè viola il rispetto dovuto a consanguinei o ad affini. Questo peccato fu sempre ritenuto come un genere speciale di lussuria, e gravissimo. Nel Levit, 20, è punito colla pena di morte. San Paolo, I, ai Corint, 5, 1, dice: «Vociferasi fra di voi fornicazione, e di tale fornicazione quale si rinviene presso i Pagani, come è quella di giacere colla moglie del proprio padre.» Ecco la ragione per cui questo genere di unioni carnali sono aborrite assai più che la semplice fornicazione.

Disputano i teologi se gli incesti sieno tutti d'una specie o no; molti opinano essere essi di specie diverse imperciocchè nell'unione carnale fra consanguinei v'ha una malizia speciale che non si rinviene nel commercio venereo fra affini. L'accoppiamento, per esempio, colla propria madre o colla propria figlia è ben diverso da l'incesto fra parenti consanguinei o affini d'altri gradi più remoti. Così Concina, t. 15, p. 282, il quale dice che questa opinione è la più comune e la più probabile.

Cionondimeno a noi sembra più probabile e più comune l'altra opinione, imperocchè ogni incesto è contrario alla virtù, cioè, al rispetto dovuto ai parenti: possono quindi diversificare per maggiore o minore gravezza, ma non per speciale malizia: tutti gli incesti quindi sono della medesima specie.

Checchè si pensi teoricamente di codesta controversia, è certo che corre l'obbligo di dichiarare in confessione, se l'incesto avvenne fra affini o consanguinei, in linea retta o collaterale, ed in quale grado; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita. Infatti, chi può credere che il commercio venereo colla madre, colla sorella, ecc., sia abbastanza qualificato colla generale denominazione di incesto? Devono essere ben determinati i gradi di parentela, nei quali non è permesso il matrimonio.

Nonpertanto, parecchi teologi pensano con ragione, non doversi sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali, come per esempio, il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità, imperocchè questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata.