Quegli che, direttamente o indirettamente, per esempio, col consiglio, colla persuasione, coi discorsi lascivi o coi perversi esempî induce una persona consacrata a Dio a peccare contro la castità, si fa reo di sacrilegio, benchè con questa persona egli non compia atto di libidine. La commessa violazione del voto viene imputata ad esso, che scandalosamente la provocò: così Dens, t. 4, p. 418.

Se poi una persona sacra fosse la causa per cui una persona libera si è macchiata con peccato di lussuria, essa sarebbe rea di scandalo, ma non di sacrilegio, imperocchè fece voto della propria e non dell'altrui castità. Così Billuart, Dens, ecc.

2. Luogo destinato al culto divino, che dicesi luogo sacro. Per luogo sacro s'intende quel luogo che per autorità pubblica è destinato ai divini uffici o alla sepoltura dei fedeli, come sono le chiese e i cimiteri benedetti.

In questa designazione si comprendono, tutto l'interno delle chiese, come cappelle, confessionali, tribune, ecc., ma non le parti esterne, come le mura, il tetto, le gradinate d'ingresso, i campanili se sono separati dalle chiese o dai cimiteri, e il coro dei frati se è pure separato dalla chiesa: ordinariamente si fa una eccezione per le sagrestie, benchè qualcuno sia di diversa opinione.

Disputano i teologi se gli oratorii debbansi o no annoverare fra i luoghi sacri. Se essi sono pubblicamente destinati alla celebrazione dei divini uffici, se i fedeli al suono delle campane o in altro modo chiamati vi convengono indistintamente, o se non appartengono a privati cittadini, il caso non sembra presentare difficoltà alcuna: devono essere reputati sacri. Così pensano generalmente gli Autori da noi consultati. Altri ancora professano che gli oratorii privati non devono essere annoverati fra i luoghi sacri, perchè:

1. Non sono compresi nella denominazione di chiese;

2. Non godono dei privilegi ecclesiastici;

3. La sola volontà dei loro proprietarî può convertirli ad usi profani.

Cionondimeno, non è facile certamente il concepire come un atto venereo compiuto in uno di questi luoghi non implichi una maliziosità speciale; e noi siamo del parere di Concina, l. 15, p. 287, che una tale circostanza debba essere confessata.

Non devono ritenersi luoghi sacri, relativamente al sacrilegio, di cui or parliamo, altri luoghi benedetti, ma non destinati alla celebrazione degli uffici o alla sepoltura dei fedeli, come abitazioni, monasteri, certi oratorii, ecc.